Agenzia delle Entrate – Risposta n. 360 del 4 luglio 2022
IVA – Esenzioni – Attività di consulenza finanziaria – Articolo 10, comma 1, nn. 1, 4 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA S.r.l. (di seguito “Istante” o “Società”) rappresenta di avere per oggetto sociale la consulenza nell’area dell’assunzione di risorse finanziarie per investimenti e/o per lo sviluppo dell’attività di impresa e, più in generale, nell’area delle tematiche economiche e finanziarie d’impresa.
Con incarico del XX 2021 (in breve, il “Contratto”), BETA S.p.A., GAMMA S.p.A., DELTA S.p.A. e EPSILON S.r.l. (di seguito, “Cedenti” o “Mandanti”) conferiscono all’Istante l’incarico di advisor finanziario per l’assistenza nella cessione di una partecipazione fino al 100% del capitale di ZETA S.r.l. (in breve, “ZETA”), dalle stesse integralmente detenuto (nel seguito, “Operazione”).
Il Contratto definisce termini e condizioni dell’incarico prevedendo che, a titolo esemplificativo, l’Istante svolga le seguenti attività (in breve, “Servizi”):
- contatto con le controparti interessate all’Operazione e invio di materiale relativo alla Società, previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità;
- assistenza nella preparazione e gestione degli eventuali incontri con le controparti selezionate;
- assistenza nella valutazione delle offerte preliminari ricevute dalle controparti;
- assistenza nella gestione della procedura esecutiva dell’Operazione, con inclusione del coordinamento della Data Room, delle Management Presentation e delle Site Visit;
- assistenza nel coordinamento degli altri eventuali consulenti (i.e. legali, fiscali, contabili, etc.) selezionati e coinvolti dai Mandanti;
- assistenza nelle negoziazioni con la controparte selezionata fino al perfezionamento dell’Operazione (di seguito, “Closing“).
Il Contratto prevede inoltre che:
- le attività elencate non sono da considerarsi esaustive, così come non dovranno essere considerate tutte necessarie ai fini della maturazione del compenso; e che,
- a fronte dell’assistenza fornita dall’Istante, i Mandanti si impegnano a riconoscere una commissione di successo (in seguito, “Success Fee” o “Corrispettivo”) di Euro X, che si renderà dovuta solo in caso di esito positivo dell’Operazione;
- la Success Fee sarà riconosciuta all’Istante anche nel caso in cui, entro 12 mesi dalla data di scadenza del Contratto e/o dalla cessazione dello stesso per qualsivoglia ragione, i Mandanti dovessero realizzare l’Operazione, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, con una controparte contattata dall’Istante nell’esecuzione dei Servizi.
A gennaio 2022 è avvenuto il signing dell’Operazione, con cui i Mandanti si sono impegnati a cedere le quote ZETA ad un gruppo di investitori che le acquisteranno anche con il reinvestimento minoritario di EPSILON S.r.l.. Poiché il Closing interverrà nel corso dei prossimi giorni, è intenzione dell’Istante procedere alla fatturazione della Success Fee.
In relazione alla fattispecie prospettata, la Società chiede chiarimenti in merito al regime IVA applicabile ai Servizi resi ai Mandanti dietro corrispettivo della Success Fee.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che i Servizi forniti siano annoverabili tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” relative ad operazioni relative “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci ” e possano pertanto legittimamente beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 4) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “Decreto IVA”), in quanto finalizzati alla conclusione di un contratto di compravendita di quote di partecipazione al capitale di una società.
A parere della Società, l’applicabilità del regime di esenzione IVA, non è inficiata dal fatto che nel Contratto i Servizi siano qualificati come “attività di consulenza” e l’Istante come “advisor finanziario”.
Dalla disamina del Contratto, ad avviso dell’Istante emerge che:
- l’attività posta in essere persegue l’unico obiettivo di assicurare la valorizzazione delle quote di ZETA detenute dai Mandanti, mediante la relativa cessione, previa identificazione di controparti interessate all’operazione e partecipazione alle negoziazioni, con il coinvolgimento dell’Istante fino al raggiungimento dello scopo prefissato (con il Closing dell’Operazione);
- tutte le prestazioni svolte in esecuzione del Contratto risultano meramente “ancillari”, e di fatto propedeutiche, al perseguimento dell’unico obiettivo perseguito dai Mandanti, ovvero il perfezionamento dell’Operazione, cui peraltro è contrattualmente subordinata la maturazione del Corrispettivo.
Tale circostanza, a parere dell’Istante, risulta peraltro avvalorata:
- dalla precisazione per cui non tutte le attività dedotte in Contratto debbano essere svolte, ai fini della maturazione del Corrispettivo;
- dalla circostanza che il pagamento della Success Fee è subordinato al perfezionamento dell’Operazione e che tale Corrispettivo risulta in ogni caso dovuto dalle Mandanti anche nel caso in cui, entro i 12 mesi dalla scadenza del Contratto e/o dalla cessazione dello stesso per qualsiasi ragione, i Mandanti dovessero realizzare l’Operazione, totalmente o parzialmente, con una controparte contattata dall’Istante nell’espletamento dei Servizi previsti dal Contratto stesso. Da ultimo, l’Istante sottolinea che anche sotto il profilo soggettivo, lo stesso soddisfa il requisito di terzietà e indipendenza rispetto ad entrambe le parti contrattuali dalla stessa messe in contatto, posto che l’Operazione non ha avuto ad oggetto la commercializzazione di titoli azionari direttamente o indirettamente detenuti dalla Società, la quale non ha percepito incentivi o retrocessioni commissionali diverse ed ulteriori rispetto al Corrispettivo alla stessa spettante sulla base del Contratto e, soprattutto, non è legata alle parti dell’Operazione da alcun rapporto di partecipazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presente parere è reso sulla base degli elementi e dei documenti forniti dalla Società, qui assunti acriticamente, la cui verifica implica, di per sé, accertamenti tecnici non esperibili in sede di interpello, rispetto ai quali rimane impregiudicata ogni possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche in ordine al requisito dell’indipendenza e terzietà dell’Istante rispetto ai Mandanti.
Nell’istanza, la Società afferma di:
- essere l’advisor finanziario dell’Operazione;
- ritenere “…che i Servizi dalla stessa effettuati nei confronti dei Mandanti siano annoverabili tra le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione” riguardanti le “operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali” e possano pertanto legittimamente beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, co. 1, n. 4) e 9), d.p.R. 633/1972, in quanto finalizzati alla promozione della conclusione di un contratto di compravendita di quote di partecipazione al capitale di un veicolo societario“.
A supporto del proprio parere cita le conclusioni delle risoluzioni 30 ottobre 2009, n. 267/E, 4 agosto 2008, n. 343/E, 15 maggio 2018, n. 38/E, 8 agosto 2018, n. 61/E, nonché la risposta n. 852 del 22 dicembre 2021.
A differenza di quanto sostenuto dall’Istante, si ritiene che le conclusioni delle citate risoluzioni non possano essere applicate tout court alla fattispecie in esame perché riguardanti soggetti che svolgono “attività riservate”, regolate da discipline ad hoc, quale il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF), e che normalmente operano ex lege in regime di esenzione IVA [cfr, tra l’altro articolo 10, primo comma, nn. da 1) a 4), del Decreto IVA].
La Società non svolge un’attività riservata ma un’attività di consulenza societaria, anche in materia di M&A.
Il suo oggetto sociale infatti consiste ne “consulenza nell’area dell’assunzione di risorse finanziarie per investimenti e/o per lo sviluppo dell’attività di impresa e, più in generale, nell’area delle tematiche economiche e finanziarie d’impresa;
- consulenza in materia di strategia e/o integrazione industriale e/o commerciale, di finanza di impresa anche in relazione ad operazioni straordinarie, tra cui fusioni, acquisizioni, scissioni, cessioni nonché accesso alle borse valori nazionali e/o internazionali e/o ad altri mercati regolamentati;
- consulenza in materia di valutazione di imprese, società, aziende e rami di azienda, diritti di proprietà industriale, progetti industriali, economici e finanziari, con esclusione delle attività professionali di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815;
- consulenza, studi e ricerche in campo economico, finanziario e imprenditoriale nonché studi di fattibilità relativi a quotazioni, “delisting” dai mercati regolamentati, ivi compreso il coordinamento dei processi di comunicazione nei confronti della comunità finanziaria, aumenti di capitale e/o apporti patrimoniali;
- consulenza generale in materia societaria e d’impresa, incluse ristrutturazioni, struttura proprietaria e finanziaria e altre operazioni su azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- consulenza e assistenza nel ramo immobiliare, incluse valutazioni immobiliari, studio e predisposizione di progetti immobiliari e organizzazione di operazioni connesse, direttamente e/o indirettamente, al ramo immobiliare;
- consulenza relativa a operazioni di finanza strutturata e derivata;
- costituzione promozione di nuove aziende in relazione alle attività di cui sopra, in Italia e all’estero;
- ogni attività accessoria alle precedenti.
E’ esclusa ogni attività riservata ai professionisti iscritti agli appositi albi.
La società potrà svolgere la propria attività anche avvalendosi di società controllate e di terzi. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie (quest’ultime non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale (. )”.
Non si condivide inoltre l’affermazione dell’Istante in merito alle conclusioni della risposta n. 852 del 2021.
Per la Società, questa risposta riconosce il regime di esenzione IVA “alle prestazioni poste in essere da un advisor in esecuzione di un contrato rubricato di “consulenza in materia di investimenti”, con ciò dimostrando l’assoluta irrilevanza del nomen iuris utilizzato dalle parti ai fini della qualificazione sostanziale delle prestazioni e, quindi, della determinazione del regime IVA ad esse applicabile”. Pertanto “La circostanza che il Contratto qualifichi i Servizi come aventi “attività di consulenza” e che l’Istante sia ivi qualificata come “advisor finanziario” deve… ritenersi del tutto inidonea ad inficiare la qualificazione delle prestazioni ivi dedotte come servizi di “intermediazione””.
Riguarda in realtà le prestazioni rese da un broker, incaricato di individuare i potenziali compratori delle partecipazioni e di gestire le diverse fasi della trattativa, supportando le parti al fine della positiva conclusione dell’affare. Nella risposta, è affermato che “l’istante ha verificato che il broker, (i) sotto il profilo soggettivo, è intervenuto nell’operazione rivestendo il ruolo di intermediario indipendente, e (ii) sotto il profilo oggettivo, ha reso un’attività di mera intermediazione, e non consulenziale e/o di altra natura, mettendo in contatto le parti e supportandole al solo fine della positiva conclusione dell’affare”.
Nel Contratto esibito dalla Società, denominato genericamente “lettera di conferimento dell’incarico“, le prestazioni concordate sono qualificate dalle parti come “attività di consulenza” e nel dettagliarli, i Servizi non appaiono nell’immediato riconducibili a quelli resi dal broker, oggetto della citata risposta.
Né emergono in modo preponderante e incontrovertibile i caratteri propri delle ” prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)” dell’articolo 10 del Decreto IVA, nel senso chiarito tra l’altro dalla risposta n. 437 del 2020, in cui si è ribadito il carattere oggettivo dell’esenzione qui in discussione e l’importanza del requisito dell’imparzialità.
Emerge piuttosto una complessa attività di consulenza, in linea con l’oggetto sociale dell’Istante, nell’ambito della quale l’eventuale attività di intermediazione (non direttamente desumibile dal contratto) si pone come un “di cui” e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell’intera prestazione. Pertanto a questa complessa prestazione di consulenza non può essere riconosciuto il regime di esenzione IVA in commento.
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