lavoro

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. C-344/20 – Una disposizione di un regolamento di lavoro di un’impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta «basata sulla religione o sulle convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, a condizione che tale disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata

Una disposizione di un regolamento di lavoro di un’impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta «basata sulla religione o sulle convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, a condizione che tale disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31197 – In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative dì risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro

In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative dì risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30829 – L’adesione al condono fiscale per le ritenute operate e non versate comporta che per la quota condonata il sorgere di un credito a favore del sostituito, le somme da restituire al lavoratore per l’accertata inesistenza del debito fiscale hanno mera natura retributiva e la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l’intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e, quindi anche le disposizioni di cui all’art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo

L'adesione al condono fiscale per le ritenute operate e non versate comporta che per la quota condonata il sorgere di un credito a favore del sostituito, le somme da restituire al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito fiscale hanno mera natura retributiva e la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e, quindi anche le disposizioni di cui all'art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30558 – Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l’esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. C-677/20 – L’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.

L’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 30164 – Ai fini della cessione d’azienda disciplinata dall’art. 2112 cod.civ., è irrilevante l’esistenza di un collegamento societario tra cedente e cessionario, in quanto l’esistenza di un tale collegamento tra imprese appartenenti al medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico

Ai fini della cessione d’azienda disciplinata dall’art. 2112 cod.civ., è irrilevante l'esistenza di un collegamento societario tra cedente e cessionario, in quanto l'esistenza di un tale collegamento tra imprese appartenenti al medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2022, n. 29981 – La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto

La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, ciò non di meno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 29973 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iurís attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l’organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iurís attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

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