CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30829 – L’adesione al condono fiscale per le ritenute operate e non versate comporta che per la quota condonata il sorgere di un credito a favore del sostituito, le somme da restituire al lavoratore per l’accertata inesistenza del debito fiscale hanno mera natura retributiva e la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l’intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e, quindi anche le disposizioni di cui all’art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo