lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26413 – La norma eurocomunitaria osta a che una normativa nazionale implichi che il lavoratore perda il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e ad un’indennità finanziaria per le ferie non godute senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite

La norma eurocomunitaria osta a che una normativa nazionale implichi che il lavoratore perda il proprio diritto alle ferie annuali retribuite e ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26324 – Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta

Per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro intermittente e il nuovo periodo di prova dopo il Decreto trasparenza – FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 06 settembre 2022

FONDAZIONE STUDI CDL - Approfondimento 06 settembre 2022 Il contratto di lavoro intermittente e il nuovo periodo di prova dopo il Decreto trasparenza PREMESSA Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto Trasparenza) introduce novità importanti sia per quanto riguarda il contratto di lavoro intermittente sia per quanto concerne il periodo di prova. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 agosto 2022, n. 25055 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25836 – Il trasferimento e/o il licenziamento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte

Il trasferimento e/o il licenziamento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 agosto 2022, n. 24889 – Nel servizio sanitario i compensi per l’intermonia l’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

Nel servizio sanitario i compensi per l'intermonia l'ammontare dell'IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l'Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25847 – Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa

Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa

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