lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25853 – In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni […] a decorrere dalla messa in mora

In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni [...] a decorrere dalla messa in mora

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25843 – Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro

Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508 – Ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata

Ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2022, n. 24859 – Il contratto di formazione e lavoro attua un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l’impiego e quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 3, co. 3 d. l. n. 863/84

Il contratto di formazione e lavoro attua un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l'impiego e quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, co. 3 d. l. n. 863/84

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25338 – In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in l. n. 35/2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in l. n. 35/2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25336 – Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato

Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. E' inammissibile il ricorso quando non riporta, nelle parti essenziali, il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di merito, né fornisce indicazioni sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale sicché non è dato comprendere ex actis

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24981 – Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l’esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l’inadempimento, da parte di quest’ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti. L’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, quindi, in linea di principio, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l'esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, da parte di quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti. L'automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva, porta ad includere, quindi, in linea di principio, nell'affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 agosto 2022, n. 25066 – Nell’ipotesi del mancato pronunciamento dell’amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l’automaticità dell’effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l’illegittimità della revoca unilaterale dell’instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell’irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell’ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time

Nell'ipotesi del mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l'automaticità dell'effetto della trasformazione del rapporto a part-time decorso il termine stesso, da cui deriva l'illegittimità della revoca unilaterale dell'instaurato part-time stante il carattere necessariamente consensuale di quella che si configurerebbe quale nuova trasformazione e ciò a motivo dell'irrilevanza della ragione giustificativa della domanda di part-time avanzata dal dipendente anche nell'ipotesi che la stessa non legittimi la concessione del part-time

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