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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24985 – In tema di pagamento delle quote di TFR maturate dopo il 10 gennaio 2007, non sussiste il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle dette quote

In tema di pagamento delle quote di TFR maturate dopo il 10 gennaio 2007, non sussiste il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale ex lege, non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle dette quote

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24982 – In tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione

In tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24894 – In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non avvenuta in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – egli deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di avere ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello

In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non avvenuta in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - egli deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di avere ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 agosto 2022, n. 24888 – La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale, devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale

La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale, devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24897 – La disciplina specifica degli esperti esterni del SECIT non esclude configurabilità di un rapporto di pubblico impiego a termine, siccome risultante dall’accertamento dell’effettivo inserimento nella organizzazione pubblicistica e dell’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non assumendo rilievo, di contro, l’assenza di un atto formale di nomina né la violazione delle norme imperative in tema di assunzione alle dipendenze della P.A.

La disciplina specifica degli esperti esterni del SECIT non esclude configurabilità di un rapporto di pubblico impiego a termine, siccome risultante dall'accertamento dell'effettivo inserimento nella organizzazione pubblicistica e dell'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non assumendo rilievo, di contro, l'assenza di un atto formale di nomina né la violazione delle norme imperative in tema di assunzione alle dipendenze della P.A.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24896 – In tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio

In tema di ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, secondo cui la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta, sicché la denunciata discriminazione deve essere sempre verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 agosto 2022, n. 23974 – I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l’onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l’integrazione della fattispecie del predetto abuso

I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso

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