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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 agosto 2022, n. 24285 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2022, n. 23918 – Per il periodo anteriore al 2001, l’iscrizione all’Inpgi vigeva per i giornalisti professionisti, mentre per i pubblicisti l’iscrizione obbligatoria era presso l’Inps, poi passata all’Inpgi a far data dal 1.1.2001 in forza dell’art.76 l. n.388/00, modificativo dell’art.38 l. n.416/81

Per il periodo anteriore al 2001, l'iscrizione all'Inpgi vigeva per i giornalisti professionisti, mentre per i pubblicisti l'iscrizione obbligatoria era presso l'Inps, poi passata all'Inpgi a far data dal 1.1.2001 in forza dell'art.76 l. n.388/00, modificativo dell'art.38 l. n.416/81

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 agosto 2022, n. 23879 – Requisiti di ammissione per la procedura di mobilità volontaria

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 agosto 2022, n. 23879 Lavoro - Procedura di mobilità volontaria -Requisiti di ammissione - Qualifica funzionale diversa da quella del posto da coprire - Esclusione Svolgimento del processo D.C. ha convenuto l’INPS, con ricorso depositato il 16 maggio 2012, davanti al Tribunale di Lecce. Premesso di avere già ottenuto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23744 – Le Direzioni del lavoro che riscontrino nell’ambito dell’attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti

Le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2022, n. 25301 – Per i Consorzi di bonifica siciliani, sulla base della normativa regionale, vi è l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato; in una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga – quanto a dette ipotesi – con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato

Per i Consorzi di bonifica siciliani, sulla base della normativa regionale, vi è l’impossibilità giuridica di far luogo alla conversione dei rapporti con termine illegittimo in rapporti a tempo indeterminato; in una parola, il divieto di conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato si coniuga - quanto a dette ipotesi - con il divieto imposto ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale innanzi richiamata di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22148 – Ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Sono quindi esclusi quei periodi nei quali il lavoratore non maturi il diritto alla retribuzione, in assenza di prestazione della propria attività

Ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Sono quindi esclusi quei periodi nei quali il lavoratore non maturi il diritto alla retribuzione, in assenza di prestazione della propria attività

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23490 – Le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli stessi Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, ad adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme; sicché, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale

Le disposizioni della Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, pur non imponendo agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, obbliga tuttavia gli stessi Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, ad adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme; sicché, gli Stati membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2022, n. 22432 – L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda sanitaria non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda sanitaria non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

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