lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41884 – In tema di cessione di ramo di azienda, ove ne venga accertata l’illegittimità, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l’offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l’obbligo di pagamento delle retribuzioni;

In tema di cessione di ramo di azienda, ove ne venga accertata l'illegittimità, permane in capo al datore cedente, che, nonostante l'offerta della prestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita, l'obbligo di pagamento delle retribuzioni;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 74 – I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto

I contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2021, n. 41470 – In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall’art. 24 del dl. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione dei commi 14 e 15 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale

In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del dl. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale

COVID-19: informativa privacy e procedura di accesso ai locali ministeriali – MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 21 dicembre 2021

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 21 dicembre 2021 COVID-19: informativa privacy e procedura di accesso ai locali ministeriali l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica ai soggetti che accedono ai locali del Ministero le modalità di trattamento dei dati personali in relazione alla rilevazione della temperatura corporea e alla verifica del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40649 – Qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio

Qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40178 – La verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell’imprenditore, a norma dell’art. 15, ultimo comma l. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall’art. 2 d.lg. 80/1992

La verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell'imprenditore, a norma dell'art. 15, ultimo comma l. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall’art. 2 d.lg. 80/1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 dicembre 2021, n. 40416 – In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo

In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40301 – La situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali

La situazione di stabilità reale (che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine) deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo o parasubordinato esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali

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