lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2020, n. 11706 – Il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito

Il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 giugno 2020, n. 11530 – Va dimostrata la mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro per discriminazione basata sul sesso e sullo status di madre di figlio minore

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11530 Contratto di apprendistato professionalizzante - Mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro - Discriminazione basata sul sesso e sullo status di madre di figlio minore Fatti di causa 1. R.S. adiva ai sensi dell'art. 38 d. lgs n. 198 del 2006 il giudice del lavoro denunziando [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11542 – Poiché ai sensi della L 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione nei casi di mancata autorizzazione non essendosi verificato l’effetto traslativo del contratto di trasferimento di farmacia, le vicende del rapporto di lavoro svoltosi medio tempore con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione

Poiché ai sensi della L 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2, il trasferimento della farmacia è subordinato alla condizione legale sospensiva del riconoscimento del provvedimento autorizzativo da parte della Pubblica Amministrazione nei casi di mancata autorizzazione non essendosi verificato l'effetto traslativo del contratto di trasferimento di farmacia, le vicende del rapporto di lavoro svoltosi medio tempore con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee ad incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11539 – Ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa ed in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari

Ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa ed in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11537 – Nel pubblico impiego privatizzato, anche per i rapporti di lavoro a termine posti in essere dalle pubbliche amministrazioni, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, trova applicazione l’art. 36, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, e dunque il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di abusiva reiterazione

Nel pubblico impiego privatizzato, anche per i rapporti di lavoro a termine posti in essere dalle pubbliche amministrazioni, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, trova applicazione l'art. 36, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, e dunque il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di abusiva reiterazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 giugno 2020, n. 11379 – Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento

Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 13377 – In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’ENPALS anche i “deejay producers” e i tecnici del suono, le cui prestazioni, pur rese negli studi di incisione senza presenza di pubblico

In tema di tutela previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENPALS anche i "deejay producers" e i tecnici del suono, le cui prestazioni, pur rese negli studi di incisione senza presenza di pubblico

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