CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11537 – Nel pubblico impiego privatizzato, anche per i rapporti di lavoro a termine posti in essere dalle pubbliche amministrazioni, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, trova applicazione l’art. 36, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, e dunque il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di abusiva reiterazione