lavoro

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 25 giugno 2020, n. C-762/18 e C-37/19 – L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12372 – Diritto a percepire il medesimo trattamento retributivo riservato agli insegnanti di ruolo del docente ripetutamente assunto con contratti a tempo determinato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12372 Docente ripetutamente assunto con contratti a tempo determinato - Diritto a percepire il medesimo trattamento retributivo riservato agli insegnanti di ruolo - Riconoscimento dell'anzianità di servizio - Differenze stipendiali Rilevato che 1. la Corte d'Appello di Torino ha respinto le impugnazioni, principale e incidentale, proposte [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2020, n. 11704 – In tema di interpretazione del contratto e ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate

In tema di interpretazione del contratto e ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2020, n. 12030 – Nell’ipotesi di cambio di gestione dell’appalto con passaggio dei lavoratori all’impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l’azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 32 della l. n. 183 del 2010 né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo

Nell'ipotesi di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010 né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 giugno 2020, n. 12032 – La fruizione abusiva dei permessi previsti dall’art. 33, co. 3, della legge n. 104/92 si realizza soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente

La fruizione abusiva dei permessi previsti dall'art. 33, co. 3, della legge n. 104/92 si realizza soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11893 – Il bando di concorso, anche interno, per l’attribuzione di una qualifica o una classe stipendiale costituisca, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. ed al fine di far valere in sede di legittimità una violazione occorre fare esplicito riferimento alle norme asseritamene violate ed inoltre precisare in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati ovvero dedurre l’omesso esame di un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità

Il bando di concorso, anche interno, per l'attribuzione di una qualifica o una classe stipendiale costituisca, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 c.c. ed al fine di far valere in sede di legittimità una violazione occorre fare esplicito riferimento alle norme asseritamene violate ed inoltre precisare in quale modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati ovvero dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 giugno 2020, n. 11528 – Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell’orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti

Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti

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