lavoro

Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-ter, sentenza n. 9483 depositata il 17 luglio 2019 – Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l’infermità medesima

Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2019, n. 20722 – Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l’illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa

ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità - la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2019, n. 18888 – Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l’insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto

Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2019, n. 18901 – In tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell’acquisizione della corrispondente migliore qualifica

In tema di rapporto di impiego privatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie delle mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio di esse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sotto il profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2019, n. 20416 – Invalidità assoluta del contratto di lavoro stipulato per violazione della procedura di reclutamento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 luglio 2019, n. 20416 Rapporto di lavoro - Violazione della procedura di reclutamento - Invalidità assoluta del contratto di lavoro stipulato Fatti di causa 1. L'A. con nota del 26.10.2015, premesso di essere venuta a conoscenza delle gravi irregolarità commesse nella procedura relativa alla assunzione, contestò agli odierni ricorrenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 luglio 2019, n. 20413 – La responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappattatore, introdotta dall’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore

La responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappattatore, introdotta dall'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2019, n. 21159 – In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, … , a decorrere dalla messa in mora

In tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ... , a decorrere dalla messa in mora

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 agosto 2019, n. 21167 – La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione

la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, con la correlativa esenzione dall'onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda

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