lavoro

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna sezione II sentenza n. 182 depositata il 27 febbraio 2019 – Il riconoscimento di “vittima del dovere” costituisce una species rientrante nel genus della “causa di servizio” , presentando caratteristiche peculiari ed “ulteriori” rispetto alla categoria generale

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna sezione II sentenza n. 182 depositata il 27 febbraio 2019 N. 00182/2019 REG.PROV.COLL. N. 00090/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 90 del 2015, proposto da -OMISSIS-, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5747 – Al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5747 Esposizione lavorativa all'amianto - Risarcimento del danno morale - Nesso causale tra la malattia denunciata e l'esposizione - Prova Fatti di causa 1. Il Tribunale di Massa, con separate sentenze nn. 115-116-117- 118 e 119 del 2014, aveva accolto le domande proposte da D. C., [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5431 – Il danno professionale di natura patrimoniale consiste sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno

dall'inadempimento datoriale non derivi automaticamente l'esistenza del danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Deve quindi ribadirsi la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5437 – Quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione

al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione o svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica distinguendo l'ipotesi in cui tale operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di conformazione del datore di lavoro dall'ipotesi in cui, per l'assenza di eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino come atti di diligenza preparatoria all'esecuzione della prestazione e, come tali, non sono retribuiti; l’eterodirezione può, derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 febbraio 2019, n. 4237 – In caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 29, secondo comma 276/2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore

Nella successione delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), in caso di appalto di opere o di servizi, la responsabilità del committente imprenditore o datore di lavoro con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 29, secondo comma 276/2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell'obbligazione, e quindi di insorgenza del credito del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 febbraio 2019, n. 5370 – Quando il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell’art. 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977 n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo, consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c. del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore

né i principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui alla l. 223 del 1991, artt. 4 e segg., ed in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, si estendono analogicamente alla fattispecie in esame, stante la diversità di ratio dei due istituti e l'assoluta diversità di disciplina. Le norme in materia di cessione di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami delle stesse hanno infatti, il fine di privilegiare la salvaguardia, anche in parte, di posti di lavoro e sono quindi svincolati dai rigidi criteri previsti per la disciplina dei licenziamenti collettivi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2019, n. 5189 – In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine

In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 febbraio 2019, n. 4951 – Trattamento economico e Contratto collettivo nazionale applicabile

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 febbraio 2019, n. 4951 Società cooperativa - Trattamento economico - Contratto collettivo nazionale applicabile Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 232 pubblicata il 10.6.2016, in accoglimento dell'appello proposto da C.D. e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto della [...]

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