CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4819 – Il lavoratore che deduce l’insufficienza della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro deve provarne solo l’entità, e non anche l’insufficienza, spettando al giudice di valutarne la conformità ai criteri indicati dall’art. 36 Cost.
in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione