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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32704 – Legittimo il contratto a termine stipulato tra le parti, avente come causale la sostituzione di un lavoratore, assente per aspettativa sindacale, la cui durata era stata ancorata a quella della suddetta causa giustificatrice

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32704 Contratto a termine - Sostituzione di un lavoratore - Aspettativa sindacale - Durata Fatti di causa La Corte di Appello di Napoli, con sentenza nr. 326 del 2017, respingeva il reclamo proposto da R.F. D.M. avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32700 – Difetta di specificità del ricorso – Per la configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato nell’intento persecutorio che unifica i singoli atti

ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nella illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, di modo che la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell'assenza dell'elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 31983 – In materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo l’autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente

in materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile ratione temporis, secondo cui ne costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. E ciò, anche secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata in particolare da: Cass. 28 settembre 2015, n. 19141 per avere, a fini di applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ribadito la necessità di una sufficiente autonomia funzionale, anteriormente al trasferimento, della quota d'impresa ceduta; ferma restando la possibilità, in forza dell'art. 1, par. 1, lett. a, b della citata direttiva, per la normativa nazionale di estensione dell'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell'ipotesi di non preesistenza del ramo d'azienda), presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31487 – L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta

l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32497 – Contratto a tempo determinato – Il riferimento ad una intensificazione della attività, in coerenza con una previsione collettiva, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l’indicazione delle mansioni rilevanti, dell’ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione;

la specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile la esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l'onere di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione (Cass. n. 208 del 2015) e spettando al giudice valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi (Cass. n. 10033 del 2010); pertanto il riferimento ad una intensificazione della attività, in coerenza con una previsione collettiva, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l'indicazione delle mansioni rilevanti, dell'ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32493 – Deve riconoscersi la anzianità di servizio maturata in capo al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell'applicabilità al settore scolastico della clausola 4, dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, sostenendo che la stessa "...impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata in capo al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.I. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.I. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".(Cass. 22558 del 2016).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32503 – La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Elementi qualificanti del rapporto di lavoro subordinato

l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 dicembre 2018, n. 31999 – I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori

i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori

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