lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25541 – La comunicazione ex art. 1 comma 7, Legge n. 223 /1991 cit. assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all’individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, determina l’inefficacia dei provvedimenti aziendali

La comunicazione ex art. 1 comma 7, Legge n. 223 /1991 cit. assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati dalla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25540 – Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione

costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (vedi Cass. 1/2/2016 n. 1853)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2018, n. 25315 – Il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito

il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ., o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25312 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri di scelta

Per gli interventi straordinari di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5. (per tutte: Cass. 23/4/ 2004, n. 7720; Cass. 4/5/ 2009, n. 10236; Cass. 1/7/2009, n. 15393; Cass. 2/9/2011, n. 19235)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2018, n. 24758 – In materia di pubblico impiego contrattualizzzato non si applica l’art. 2103 cod. civ.

in materia di pubblico impiego contrattualizzzato non si applica l'art. 2103 cod. civ., essendo la materia disciplinata compiutamente dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 - nel testo anteriore alla novella recata dal d.lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1, inapplicabile ratione temporis al caso in esame i cui fatti si verificavano nel 2002 - che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo all'art. 2103 cod. civ. ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24828 – Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro

il d.l. vo 08.04.03 n. 66, che in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/104/CE ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, definisce, sulla scorta delle indicazioni comunitarie (art. 2, par. 1, citata direttiva), l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue finzioni" (art. 1, comma 2, lett. a). Ciò vuol dire che il criterio di misurazione dell'orario di lavoro risulta composito, assumendo espresso e alternativo rilievo non solo il tempo della "prestazione effettiva", ma anche quello della "disponibilità del lavoratore" e quello della sua "presenza sui luoghi di lavoro".

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2018, n. 24841 – Plurimi contratti di lavoro a termine con superamento limite 36 mesi – Per l’abuso nell’uso del processo è necessario un ingiustificato ed arbitrario frazionamento della domanda, per esclusiva utilità dell’attore che aggravi inutilmente la posizione della controparte

Per configurare un abuso nell'uso del processo è necessario un ingiustificato ed arbitrario frazionamento della domanda, per esclusiva utilità dell'attore che aggravi inutilmente la posizione della controparte. Una condotta in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo

Torna in cima