lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1065 depositata il 10 gennaio 2024 – A parte il caso di successione di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti, si può avere «soluzione di continuità» soltanto quando tra i diversi contratti a termine, o tra l’ultimo contratto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato, sia passato un lasso di tempo tale da non potersi considerare l’esperienza professionale maturata nei periodi precedenti utile in funzione della capacità di svolgere nel modo migliore le mansioni assegnate con il contratto a tempo indeterminato

A parte il caso di successione di contratti aventi ad oggetto profili e mansioni differenti, si può avere «soluzione di continuità» soltanto quando tra i diversi contratti a termine, o tra l’ultimo contratto a termine e l’assunzione a tempo indeterminato, sia passato un lasso di tempo tale da non potersi considerare l’esperienza professionale maturata nei periodi precedenti utile in funzione della capacità di svolgere nel modo migliore le mansioni assegnate con il contratto a tempo indeterminato

Non va dichiarata cessata la materia del contendere per i dipendenti non appartenenti ai sindacati che hanno firmato il verbale di conciliazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 2446 depositata il 25 gennaio 2024, intervenendo in tema cessata materia del contendere, ha statuito che nei casi di  "... sottoscrizione di verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio, e da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei [...]

Corte di Cassazione. sezione lavoro, ordinanza n. 2446 depositata il 25 gennaio 2024 – La pronuncia di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, e tale fattispecie non si concretizza nei casi in cui la sottoscrizione di verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio, e da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti

La pronuncia di cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, e tale fattispecie non si concretizza nei casi in cui la sottoscrizione di verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio, e da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34588 depositata l’ 11 dicembre 2023 – Diritto alla contabilizzazione oraria delle giornate di permesso ex art. 33 Legge n. 104/1992

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 34588 depositata l' 11 dicembre 2023 Lavoro - Diritto alla contabilizzazione oraria delle giornate di permesso ex art. 33 Legge n. 104/1992 - Incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente - Utilizzo frazionato - Inammissibilità Rilevato - che, con sentenza del 12 dicembre 2017 la Corte di [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1244 depositata l’ 11 gennaio 2024 – In tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

In tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1134 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo

Il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo

Corte di Giustizia UE sentenza n. C‑218/22, Prima Sezione, depositata il 18 gennaio 2024 – L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà

Lavoratori in somministrazione: comunicazione annuale obbligatoria ai sindacati da inviare entro il 31 gennaio dell’anno successivo

L'articolo 36 del D. Lgs. n. 81 del 2015 al comma 3 statuisce che "...  Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente [...]

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