CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33054 depositata il 28 novembre 2023
Lavoro – Rideterminazione fasce stipendiali – CCNL enti di ricerca – Passaggio di fascia di anzianità – Accoglimento parziale
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado – che aveva accolto la domanda della lavoratrice indicata in epigrafe, ricercatrice 3^ liv. ex d.P.R. n. 171/1991, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito: C.N.R.) volta alla rideterminazione delle fasce stipendiali ritenuta erronea l’interpretazione del c.c.n.l. enti di ricerca 2002-2005 fornita dalla parte datoriale – rigetta integralmente le domande formulata nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
2. Nel dettaglio, rilevava la Corte territoriale che la piana lettura del c.c.n.l. applicabile ratio temporis depone nel senso che il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore viene acquisita al termine dei periodi previsti nella tabella B, sicché già sul piano letterale è evidente che il passaggio alla posizione stipendiale successiva avviene al termine dei periodi stabiliti dall’indicata tabella che nello specifico sono così ripartiti: il primo dall’inizio del rapporto lavorativo al quarto anno;
il secondo dal quinto all’ottavo; etc. Nella tabella B – aggiunge il giudice di merito – si precisa inoltre che gli anni devono considerarsi finiti, cioè interamente compiuti.
“Il termine finiti è stato aggiunto – scrive il giudice territoriale – perché avesse un significato ed un senso altrimenti se gli anni dovevano essere quelli indicati non c’era bisogno di aggiungere l’aggettivo in questione. E il senso da dare a anni finiti non può che essere di anni interamente compiuti, terminati e ciò avviene non all’inizio degli anni in questione ma al loro termine, cioè dopo dodici mesi dall’inizio degli anni indicati”.
Tanto, si soggiunge in motivazione, è corroborato dal rilievo che nell’anzidetta tabella la seconda fascia stipendiale inizia dal quinto anno e fino all’ottavo e che servono cinque anni nella prima fascia per transitare nella seconda.
3. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione la lavoratrice articolandolo in quattro motivi.
4.Il C.N.R. – non costituito nei termini – depositava memoria al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
5. Deposita memoria di discussione il procuratore della lavoratrice.
Considerato che
1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, della Carta costituzionale; la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Si sostiene che la motivazione della Corte territoriale è perplessa ed incomprensibile, concretizzando un’ipotesi di motivazione apparente, poiché la Corte di merito, dopo avere precisato, che “la tabella B dispone le varie fasce stipendiali in modo altrettanto univoco poiché la prima va dall’inizio del rapporto lavorativo al 4 anno”, ha poi, contraddittoriamente, affermato che “servono 5 anni di permanenza nella fascia” (n.d.r. nella prima fascia) al fine di transitare alla seconda, salvo, poi, infine, sostenere nuovamente che servono quattro anni di permanenza nella prima fascia, precisando, con riferimento all’anno in cui termina tale permanenza, che “il quarto anno finito non si ha quando il quarto anno inizia dopo tre anni compiuti ma quando il quarto anno termina, e cioè dopo dodici mesi, e inizia il quinto”.
2. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito ignorato l’accertamento contenuto nelle sentenze n. 9306/13 e n. 15982/13 del Tribunale di Napoli, depositate in grado di appello in uno all’attestazione di passaggio in giudicato, in aperto contrasto con la sentenza qui all’attenzione.
Trattasi di decisioni – si argomenta nel motivo – che risolvono la medesima questione di diritto, in relazione alle stesse norme contrattuali, in giudizi in cui era costituito il C.N.R., in senso opposto a quanto ritenuto nella pronunzia qui impugnata e che hanno valore di giudicato esterno rispetto al presente giudizio.
3. Con la terza censura ci si duole della violazione dell’art. art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..;
dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e, segnatamente: a) del fatto – incontrovertibilmente risultante dagli atti di causa – che la dott.ssa R. si è vista, in concreto, riconoscere il passaggio dalla I alla II fascia stipendiale, non già al compimento del 4° anno e all’inizio del 5°anno, bensì soltanto dopo che era già terminato il 5° anno di anzianità di servizio ed era iniziato il 6° anno, ciò che contrasta con l’affermazione della Corte di merito, secondo cui la prima fascia va “dall’inizio del rapporto lavorativo al quarto anno”; b) del fatto – pacifico ed incontrovertibilmente provato – che la dott.ssa R. dal luglio 1998, in cui è stata assunta a tempo indeterminato, ha regolarmente svolto la propria attività, sicché, decorrendo l’anzianità di servizio dal giorno dell’assunzione, la permanenza nella prima fascia stipendiale si è compiuta al termine del 4° anno dal giorno dell’assunzione.
4. Con l’ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e dell’art. 17, commi 1 e 3, del c.c.n.l. 2002-2005 Enti di ricerca, in uno alla allegata Tabella D prima parte (dal 1.1.2002) e seconda parte (dal 1.1.2003), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nonché dell’art. 7, comma 4, del c.c.n.l. 2008-2009, in uno alla allegata Tabella E e, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nonché dell’art. 4 del c.c.n.l. 1996-1997, in uno alla allegata Tabella B, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’erronea interpretazione delle innanzi richiamate norme contrattuali fornita dal C.N.R. in tema di fasce stipendiali superiori che ha comportato ritardo negli avanzamenti
5. Possono esaminarsi congiuntamente, in quanto involgenti la medesima questione, i motivi primo, terzo e quarto, che vanno accolti per le ragioni di seguito esposte.
6. Va premesso che costituisce principio consolidato, cui il Collegio intende aderire quello secondo cui, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs. e che il giudice di legittimità ha il potere di conoscere ed interpretare detti atti normativi (cfr., tra le tante, fra le prime, Cass. Sez. L, n. 8254/2010, rv. 613452-01).
7. Ebbene è dalla lettura ed interpretazione della normativa contrattuale – applicabile ratio temporis – che emerge con chiarezza l’erroneità dell’interpretazione in cui è incorso il giudice territoriale.
7.1. Nella fattispecie in esame, trova applicazione ratio temporis, il c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005.
L’art. 1, comma 2, infatti, prevede espressamente che il contratto collettivo qui all’esame disciplina il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica; al successivo comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che, al fine di evitare vacatio contrattuali, il contratto si rinnova alla scadenza tacitamente, di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti e che le disposizioni contrattuali restano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
7.2. Le norme di cui innanzi – che delimitano l’ambito temporale di applicazione della contrattazione collettiva de quo vertitur – vanno lette in combinato disposto con l’art. 17 del medesimo contratto che così dispone: “Il presente contratto concerne il periodo dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall’art. 6, Sez. II, del CCNL 21.02.2002. Il biennio economico sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste. (…).
A decorrere dall’1.1.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella D”.
7.2.1. Ebbene, costituisce circostanza di fatto incontestata che la ricorrente sia stata assunta in data 20.7.1998, sicché, come di qui a poco vedremo nel dettaglio, essendo il passaggio tra la prima e la seconda fascia disposto al compimento del quarto anno di anzianità dall’innanzi indicata tabella D – in vigore dal gennaio 2002 al dicembre 2003 – è a tale disposizioni collettive e tabelle (e non a quelle indicate nella sentenza della Corte territoriale) che occorrerà avere riguardo, atteso che la lavoratrice ha compiuto il quarto anno di anzianità di servizio, essendo stata assunta in data 20.7.1998 alla data del 20-7-2002 (su questo aspetto di tornerà più compitamente e specificamente in seguito).
7.2.2. La Corte territoriale fa, invero, riferimento alla clausola contrattuale (art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998 Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali) che dispone che il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore sia acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella B.
Per quanto sopra detto, il riferimento tabellare non poteva che essere quello del c.c.n.l. successivo.
Anche a voler ritenere che le disposizioni pattizie successive a quelle del 1998 abbiano solo inciso sui periodi di anzianità e sulle posizioni stipendiali di cui alle tabelle (rimodulandole) e non anche sui criteri temporali per la concreta determinazione di tali periodi ai fini del passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore (che restavano pur sempre quelli fissati nel 1998), ad avviso del Collegio il senso e la portata della disposizione innanzi citata non sono quelli offerti dalla Corte territoriale.
7.2.3. Va, al riguardo, precisato che l’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998, laddove prevede che il passaggio alla fascia di anzianità successiva avvenga al termine dei periodi indicati in tabella, vada intesa non come riferentesi al 31 dicembre di ciascuno degli anni che in tabella segnano la progressione di carriera ma, invece, al termine dell’anno, rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità, in relazione alla data di assunzione dei singoli lavoratori.
Né depone per l’interpretazione nel senso proposto dalla Corte territoriale la nota inserita nella tabella B del c.c.n.l. del 1998 (da intendersi non limitata solo a quella Tabella B del 1998 ma come chiarificatrice dei generali criteri di computo e come tale utilizzabile anche a seguito delle modifiche tabellari) secondo cui “gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30, devono considerarsi finiti”, che non può portare ad un prolungamento del periodo fino al termine dell’anno solare di riferimento.
Nel caso di specie, insomma (cfr. innanzi), il passaggio tra la prima e la seconda fascia – previsto al compimento del quarto anno di anzianità – interverrà alla fine del quarto anno e quindi alla data del 20.7.2002 (e non al 31 dicembre del 2002).
7.2.4. La disposizione di cui all’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998 e quella qui applicabile – l’art. 17 del c.c.n.l. cit. che dispone che il passaggio di fascia avvenga alle scadenze indicate nelle singole tabelle – hanno, quindi, si ribadisce, il medesimo contenuto e portata.
7.2.5. Conclusivamente la contrattazione collettiva Enti di ricerca, innanzi ricordata, laddove dispone che il passaggio di fascia avvenga al compimento di un determinato anno di anzianità, va intesa nel senso che l’anno di anzianità utile al passaggio di fascia deve essere integralmente compiuto (appunto “finito”: di qui il senso della nota di chiarimento sopra riportata), avuto riguardo alla data di assunzione, dovendo escludersi che la normativa possa essere intesa nel senso che il transito avvenga al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori qualsiasi sia la data di assunzione.
Questa ultima interpretazione, oltre ad essere irragionevole, ingenererebbe un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti a dicembre di ciascun anno, i secondi, evidentemente, maturando 11 mesi prima la progressione di carriera.
Ne consegue che l’anzianità ed il compimento dell’anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno.
7.3. Ebbene, venendo alla posizione della lavoratrice ricorrente, la tabella di riferimento, in relazione al primo passaggio di fascia ed al primo periodo in rilievo è, come detto, la innanzi richiamata tabella D, del c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005, in quanto – come chiarito – l’anzianità va commisurata alla tabella in vigore alla scadenza prevista.
7.5. Nella tabella D in vigore fino al 31.12.2002, il passaggio di fascia è previsto (fino alla IV fascia) ogni quattro anni (rectius al compimento del quarto anno nella fascia di provenienza), secondo il seguente schema: 1^ fascia 0-4 anni: 2^ fascia 5-8 anni; 3^ fascia 9-12 anni; 4^ fascia 13-16 anni.
7.5.1. In base all’interpretazione della normativa contrattuale innanzi compiuta va altresì osservato che, l’anzianità di servizio della lavoratrice va calcolata a far tempo dalla data di assunzione, quindi, dal 20.7.1998 con scadenza del primo quadriennio compimento dell’anno al 20.7.2002, in tale data essendo maturato il diritto al passaggio alla seconda fascia.
7.6. Tanto premesso e chiarito quanto all’interpretazione del contratto collettivo, va brevemente precisato che l’accoglimento del primo motivo del ricorso è dovuto all’evidente contraddizione tra i seguenti passaggi della motivazione.
7.6.1. In un primo snodo motivazionale, infatti, il giudice territoriale afferma “la tabella dispone le varie fasce stipendiali in modo altrettanto univoco poiché la prima va dall’inizio del rapporto lavorativo al 4^ anno, la seconda dal 5^ all’8^ (…), laddove in successivo passaggio (cfr. per entrambi i passi pag. 2 della pronunzia) in antitesi, si legge, “d’altra parte la stessa tabella indica che la seconda fascia stipendiale inizia dal 5^ anno fino all’8^ e che servono 5 anni di permanenza nella fascia prima di poter transitare nella seconda”.
7.6.2. La contraddittorietà intrinseca della motivazione (in relazione alla necessità che gli anni a compiersi per il primo passaggio di fascia siano quattro o cinque) comporta l’accoglimento del primo motivo.
7.7. Da ultimo, va precisato che è altresì fondato il quarto motivo, laddove rileva che il comma 3 del citato art. 17 dispone altresì che a far tempo dal 1.1.2003 gli intervalli di tempo per transitare alla fascia successiva vengono rimodulati secondo quanto indicato in una “nuova” tabella D in vigore a far tempo da detta data.
7.8. Conseguentemente, la sentenza qui impugnata è altresì erronea per non aver verificato l’anzianità di servizio e dunque il diritto al passaggio alla successiva fascia stipendiale (dalla seconda alla terza fascia) alla luce della tabella D in vigore dal 1^ gennaio 2003, vieppiù in considerazione del rilievo che detta tabella rimodula completamente il tempo necessario allo scopo qui considerato, prevedendo il passaggio dalla seconda alla terza al compimento del settimo anno; quello dalla terza alla quarta al compimento del 12^ anno; quello dalla quarta alla quinta al compimento del 16^ anno; etc.
7.8.1. L’individuazione della contrattazione collettiva applicabile e la sua interpretazione nei sensi innanzi esposti comporta l’accoglimento, come si è anticipato, anche del terzo e del quarto motivo.
7.9. Alla luce dei principi tutti innanzi enunziati provvederà la Corte di Appello alla rideterminazione delle fasce stipendiali della lavoratrice.
8. E’ invece infondato e va rigettato il secondo motivo del ricorso per cassazione che confonde la nozione di giudicato esterno – che a tacer ogni altra considerazione richiede che esso sia intervenuto tra le stesse parti processuali – con quello di precedenti giurisprudenziali che hanno risolto la medesima questione tra parti diverse o parzialmente diverse.
9. Conclusivamente vanno accolti il primo, il terzo ed quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si conformerà ai principi innanzi enunziati.
6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2022, n. 20792 - La regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2019, n. 14035 - Il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31505 - La violazione o la falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro può essere denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. limitatamente ai contratti collettivi…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23100 depositata il 13 luglio 2023 - Contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale; nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2022, n. 32697 - La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…