lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024 – La disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4, L. n. 183/10 si applica in caso di cessione di azienda solo quando venga impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugni il licenziamento intimato prima della cessione, ed ovviamente quando si impugni il licenziamento intimato dal cessionario dopo la cessione. Non viene in rilievo la disciplina dei licenziamenti quando il lavoratore chieda che si accerti la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3235 depositata il 5 febbraio 2024 Lavoro - Invalidità licenziamento - Onere di impugnazione - Pagamento differenze retributive - Cessione di azienda - Termine di decadenza - Accoglimento Fatti di causa 1.- La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in atti, in parziale riforma della sentenza impugnata [...]

Conciliazione sindacale valida anche se non sottoscritta in sede sindacale se il lavoratore è assistito dal conciliatore sindacale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 1975 depositata il 18 gennaio 2024, intervenendo in tema di validità della conciliazione, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 1975 depositata il 18 gennaio 2024 – La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore; se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell’atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva

La necessità che la conciliazione sindacale sia sottoscritta presso una sede sindacale non è un requisito formale, bensì funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto dispositivo che sta per compiere e, quindi, ad assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata, quindi genuina, del lavoratore; se la conciliazione è stata conclusa nella sede “protetta”, allora la prova della piena consapevolezza dell’atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva

Le ferie non godute vanno sempre monetizzate anche in caso di dimissioni volontarie e l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria sostitutiva

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. C-218/22 depositata il 18 gennaio 2024, intervenendo in tema di diritto alle ferie ed alla loro monetizzazione, ha stabilito che "... L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2674 depositata il 29 gennaio 2024 – La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1715 depositata il 16 gennaio 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della  L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della  L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

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