licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24510 – Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote

Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia. In tema di pagamento delle quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo Tesoreria dello Stato, gestito dall'INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o il committente, obbligato solidale "ex lege", non provino l'avvenuto versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2021, n. 23068 – Licenziamento disciplinare per minacce ai colleghi – Omessa comunicazione della situazione personale dei carichi pendenti e del casellario giudiziale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 agosto 2021, n. 23068 Licenziamento disciplinare - Minacce ai colleghi - Omessa comunicazione della situazione personale dei carichi pendenti e del casellario giudiziale - Gravità dell’addebito Rilevato - che, con sentenza del 6 marzo 2019, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2021, n. 23332 – Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore

Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23541 – In tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all’autorità inquirente, non fanno venire meno l’obbligo d’immediata contestazione sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore

In tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti contestati, e la conseguente denuncia all'autorità inquirente, non fanno venire meno l'obbligo d'immediata contestazione sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a carico del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 agosto 2021, n. 22819 – Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti preventivamente di ripresentarsi in azienda senza la visita medica, osservando come non possa ritenersi consentito al prestatore di lavoro di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza e che tale presentazione è da considerarsi momento distinto dall’assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto

Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti preventivamente di ripresentarsi in azienda senza la visita medica, osservando come non possa ritenersi consentito al prestatore di lavoro di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza e che tale presentazione è da considerarsi momento distinto dall'assegnazione alle mansioni, in quanto diretta a ridare concreta operatività al rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 agosto 2021, n. 22367 – In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purché all’esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell’addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l’assistenza dei rappresentanti sindacali

In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro - volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile - purché all'esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti sindacali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2021, n. 23149 – Anche laddove la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dirigenziale preveda la necessità di contestuale motivazione del recesso, ove la stessa non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro può esplicitarla (od integrarla) nell’ambito del giudizio arbitrale, e, nell’ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell’ambito del processo

Anche laddove la contrattazione collettiva applicabile al rapporto dirigenziale preveda la necessità di contestuale motivazione del recesso, ove la stessa non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro può esplicitarla (od integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell'ambito del processo

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