licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 agosto 2021, n. 23148 – Al compimento dell’età cui corrisponde la scadenza di validità del titolo abilitativo abbia maturato i requisiti pensionistici e non abbia esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quest’ultimo transita nel regime di libera recedibilità

Al compimento dell'età cui corrisponde la scadenza di validità del titolo abilitativo abbia maturato i requisiti pensionistici e non abbia esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, quest'ultimo transita nel regime di libera recedibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2021, n. 21356 – In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie

In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento. Il vizio di omessa pronuncia si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie

TRIBUNALE DI FOGGIA – Ordinanza 17 luglio 2021 – E’ da escludere, in linea di principio, che il datore di lavoro possa determinare il mutamento del titolo dell’assenza quando il lavoratore è in malattia, perché ciò significherebbe attribuire al datore di lavoro un potere extra ordinem, che si porrebbe addirittura in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute. Poichè la possibilità di mutare il titolo dell’assenza per malattia spetta solo al lavoratore

E' da escludere, in linea di principio, che il datore di lavoro possa determinare il mutamento del titolo dell’assenza quando il lavoratore è in malattia, perché ciò significherebbe attribuire al datore di lavoro un potere extra ordinem, che si porrebbe addirittura in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute. Poichè la possibilità di mutare il titolo dell’assenza per malattia spetta solo al lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2021, n. 21172 – La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto

La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. a nozione negoziale di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti (al fine di riconnettere alla mancanza di essa il diritto del dipendente licenziato ad un'indennità) si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 luglio 2021, n. 20396 – La facoltà di collocamento a riposo d’ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, in ragione del raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull’appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita

La facoltà di collocamento a riposo d'ufficio nel lavoro pubblico contrattualizzato, prevista dall'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, in ragione del raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni richiede una motivazione, ancor più necessaria in difetto di un formale atto organizzativo, che consenta il controllo di legalità sull'appropriatezza della risoluzione del rapporto rispetto alla finalità di riorganizzazione perseguita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19378 – In tema di rapporto di lavoro dei dirigenti d’azienda l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1995, dev’essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non risultando necessario che ad esso consegua un’effettiva cesura nel rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in uno stato di disoccupazione

In tema di rapporto di lavoro dei dirigenti d'azienda l'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, prevista dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995, dev'essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non risultando necessario che ad esso consegua un'effettiva cesura nel rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in uno stato di disoccupazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19588 – Nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito) la predeterminazione dell’illecito e l’affissione del codice disciplinare sono superflue

Nelle ipotesi di condotta contraria al c.d. minimo etico (ossia quando la condotta addebitata sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito) la predeterminazione dell'illecito e l'affissione del codice disciplinare sono superflue

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