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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23614 – Esclusione della tardività della contestazione nel licenziamento disciplinare

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23614 Licenziamento disciplinare - Esclusione della tardività della contestazione - Difetto di lesione del diritto di difesa - Rinuncia all'assistenza di un rappresentante sindacale Rilevato che 1. con sentenza 20 settembre 2018, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il reclamo proposto da G.G. avverso la sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23155 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23155 Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Reintegro del dipendente nelle mansioni svolte - Mancata applicazione della c.d. equità integrativa e del comporto per sommatoria - Canoni legali di ermeneutica contrattuale - Interpretazione delle clausole di un contratto collettivo - Senso letterale delle parole [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22063 – In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva prevista dal quinto comma dell’art. 18 citato, in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansi della sentenza di riforma previsti dall’art. 336 c.p.c.

In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva prevista dal quinto comma dell'art. 18 citato, in quanto esercizio di un diritto potestativo che nasce dalla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22794 – Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il datore di lavoro, pur potendo limitarsi a indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, ha tuttavia l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il datore di lavoro, pur potendo limitarsi a indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, ha tuttavia l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212 – Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22217 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22076 – Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta

Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta

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