licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22794 – Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il datore di lavoro, pur potendo limitarsi a indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, ha tuttavia l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il datore di lavoro, pur potendo limitarsi a indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, ha tuttavia l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2020, n. 22212 – Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22217 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22076 – Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta

Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermative della condotta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22074 – Licenziamento disciplinare – Operazioni di vendita con applicazione dello sconto

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 ottobre 2020, n. 22074 Licenziamento disciplinare - Operazioni di vendita con applicazione dello sconto - Alcun vantaggio personale - Concetto di "autonomia operativa" richiamato nella declaratoria del livello contrattuale Fatti di causa 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 487/2018, confermando la sentenza di primo grado, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2020, n. 21888 – Licenziamento disciplinare per scarsa diligenza e perdurante inosservanza degli obblighi e dei doveri di servizio nello svolgimento della sua attività e non è precluso al potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative

Licenziamento disciplinare per scarsa diligenza e perdurante inosservanza degli obblighi e dei doveri di servizio nello svolgimento della sua attività e non è precluso al potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come una agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale né di controllare l'adempimento delle prestazioni lavorative

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2020, n. 21739 – L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore

L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21886 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la Scelta è stata effettuata

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la Scelta è stata effettuata

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