licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 luglio 2019, n. 20721 – Nei licenziamenti disciplinari a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso

a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato - nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano i dipendenti della P.A. - quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2019, n. 20719 – Licenziamento per rifiuto di eseguire la prestazione presso la nuova destinazione lavorativa – Grave insubordinazione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 luglio 2019, n. 20719 Licenziamento - Trasferimento - Sussistenza delle ragioni organizzative - Rifiuto di eseguire la prestazione presso la nuova destinazione lavorativa - Grave insubordinazione Rilevato che 1. Il Tribunale di Monza, con sentenza nr.182 del 2017, rigettava l'opposizione proposta da G.A., ai sensi dell'art. 1, commi 51 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2019, n. 20521 – Licenziamento per giusta causa per inserimento nei messaggi inviati in nome e per conto della banca di dichiarazioni false

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 luglio 2019, n. 20521 Licenziamento per giusta causa - Inserimento nei messaggi inviati in nome e per conto della banca di dichiarazioni false - Responsabilità Fatti di causa 1. La Corte di appello di Catania ha respinto il gravame di M. C. avverso la sentenza del Tribunale della stessa [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 luglio 2019, n. 20519 – La rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione – Ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo di questa

la rinnovazione del licenziamento disciplinare in base agli stessi motivi addotti a giustificazione di un precedente recesso nullo per vizio di forma, non presuppone necessariamente la revoca del precedente licenziamento, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione - ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2019, n. 16176 – In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell’art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro

in caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 luglio 2019, n. 19661 – Secondo la normativa ratione temporis vigente, nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l’art. 18 della legge nr. 300 del 1970, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 2110, comma 2, cod.civ., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall’art. 8 della legge nr. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile

Secondo la normativa ratione temporis vigente, nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, gli effetti del licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, cod.civ., perché intimato in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall'art. 8 della legge nr. 604 del 1966, bensì, in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 luglio 2019, n. 19660 – L’esercizio della facoltà di recedere con effetto immediato determina l’insorgere dell’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, obbligazione pecuniaria che ben può costituire oggetto di accordo e di rinuncia

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 luglio 2019, n. 19660 Licenziamento collettivo - Criteri di scelta - Violazione - Accordi sindacali Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3557 del 2015, in applicazione del [...]

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