licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10023 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione della posizione lavorativa occupata dal dipendente obbliga il datore di lavoro alla assegnazione al lavoratore di altre mansioni professionalmente equivalenti – ove disponibili nella organizzazione aziendale – nonché – previo consenso di quest’ultimo – anche di mansioni di contenuto professionale inferiore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10023 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione della posizione lavorativa - Attribuzione a mansioni inferiori - Consenso Rilevato che con sentenza del 21 marzo 2017 numero 10729 la Corte d'Appello di Roma, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 aprile 2019, n. 9751 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto – Regola ex numeratione dierum o mese come unità convenzionalmente pari a trenta giorni – Periodo di comporto determinato in mesi va computato, salvo diversa volontà delle Parti sociali, secondo il calendario comune in base all’effettiva consistenza di essi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2019, n. 9751 Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Regola ex numeratione dierum o mese come unità convenzionalmente pari a trenta giorni - Periodo di comporto determinato in mesi va computato, salvo diversa volontà delle Parti sociali, secondo il calendario comune in base all'effettiva consistenza di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 aprile 2019, n. 9675 – Licenziamento per motivi disciplinari e principio di immediatezza della contestazione – Ricorso per Cassazione inammissibile per censure non pertinenti rispetto al “decisum” della sentenza

"nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge "

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9665 – In ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d’azienda al quale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 15/07/1966 n. 604, non trova applicazione la disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla legge n. 604/1966 cit. e la legge 20/05/1970 n. 300 – Motivazione apparente

in ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda al quale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 15/07/1966 n. 604, non trova applicazione la disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla legge n. 604/1966 cit. e la legge 20/05/1970 n. 300, la nozione dì giustificatezza della risoluzione, si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 – In caso dì licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente - Non necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore - Scelte datoriali insindacabili dal giudice, purché congrue, opportune e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 aprile 2019, n. 9268 – Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l’efficacia – vale a dire la produzione dell’effetto tipico, consistente nella risoluzione del rapporto di lavoro – viene differita ad un momento successivo

la sospensione del termine di preavviso del licenziamento durante il decorso della malattia del lavoratore, con conseguente inefficacia del licenziamento fino alla cessazione della malattia o dell'esaurimento del periodo di comporto, costituisce un effetto che deriva direttamente dalla legge e, quindi, si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato morboso, indipendentemente dalla comunicazione della malattia che, di regola, a seconda della disciplina collettiva, può essere effettuata entro tre giorni dall'insorgenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2019, n. 8911 – Licenziamento per motivi disciplinare per rifiuto della prestazione giustificato dal dedotto inadempimento da parte datoriale

nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento dell'altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, considerando non tanto il mero elemento cronologico quanto i rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute rispetto alla funzione economicosociale del contratto, il tutto alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ. e ai sensi dello stesso cpv. dell'art. 1460 cod. civ., affinché l'eccezione di inadempimento sia conforme a buona fede e non pretestuosamente strumentale all'intento di sottrarsi alle proprie obbligazioni contrattuali

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