CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 aprile 2019, n. 10572 – La qualificazione dell’infermità del lavoratore, come infortunio sul lavoro, anziché come malattia professionale, non preclude, in nessun caso, al giudice di conoscere e decidere la questione se le assenze del lavoratore risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali, non siano computabili nel periodo di comporto
l'accertamento negativo effettuato dall'INAIL sulla qualificazione dell’infermità del lavoratore, nell'ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento delle prestazioni dallo stesso erogabili, non preclude al giudice di verificare se le assenze, causate dalla stessa infermità, risultino comunque imputabili a responsabilità del datore di lavoro e, come tali non siano computabili nel periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c. (Cass. n. 26583/17).