CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2019, n. 11948 – Licenziamento dipendente agenzia doganale per condotta truffaldina nei confronti dell’Inps nello svolgimento, in maniera abituale, di attività extra lavorativa di consulente del lavoro
Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando si risolva nella violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., ravvisabile nel caso in cui la motivazione o manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.