CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 maggio 2019, n. 14064 – Solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18 novellato
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2019, n. 14064 Licenziamento - Lavoratore sorpreso a dormire durante il turno di lavoro notturno - CCNL - Sanzione conservativa - Valutazione della gravità della condotta Fatti di causa 1. La Corte di appello di Trieste, confermando la pronuncia del Tribunale di Gorizia in sede di opposizione ex [...]