licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5752 – Il licenziamento, per superamento del comporto, deve considerarsi illegittimo l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro

in base alle regole dettate dall'art. 2 della legge n. 604/1966 (modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990) sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5749 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto – Malattia professionale – Non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento

non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5761 – In caso di risoluzione per mutuo consenso è necessario che sia accertata una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicché la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto

la norma, di cui all'art. 434 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54 c. 1 lett. c) bis del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012 n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma, in ossequio ad una logica di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione, impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono".Ha aggiunto la Corte che "sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5760 – Il licenziamento ingiurioso o vessatorio, lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, che dà luogo al risarcimento del danno, ricorre soltanto in presenza di particolari forme o modalità offensive o di eventuali forme ingiustificate e lesive di pubblicità date al provvedimento, le quali vanno rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio

qualora il lavoratore agisca in giudizio deducendo il motivo discriminatorio del licenziamento, "..l'eventuale carenza di giusta causa, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore e non già compreso motivo di illegittimità del recesso come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica della domanda"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 febbraio 2019, n. 5759 – In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’art. 18, quinto comma, della legge n. 300 del 1970, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, in quanto atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma

l'errore non può riguardare la attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa

TRIBUNALE DI PARMA – Sentenza 18 febbraio 2019, n. 383 – Licenziamento per giusta causa – Nullità della clausola appositiva del termine al contratto per non aver dimostrato di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni

TRIBUNALE DI PARMA - Sentenza 18 febbraio 2019, n. 383 Licenziamento per giusta causa - Contratto a tempo determinato instaurato prima del 7 marzo 2015 - Conversione, in sede giudiziale, in rapporto a tempo indeterminato - Applicabilità della tutela ex art. 18, L. n. 300/1970 Con ricorso ex art. 1, comma 48, l. 92/2012 depositato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5425 – La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5425 Licenziamento collettivo - Nullità - Fruizione del congedo straordinario per assistere il padre disabile - Diritto alla conservazione del posto di lavoro Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2.3.2017 nr. 1167, rigettava il reclamo, proposto, ai sensi dell'art. [...]

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