licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31863 – In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. L'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30955 – A fronte di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l’elemento della maggiore o minore gravità (cfr. lett. a artt. 494, 495 e art. 498; art. 495, lett. d e art. 498, lett. f) e che, perfino in relazione a condotte non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e che denotano l’incompatibilità a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo, prevedono (art. 496) che il dipendente possa essere mantenuto in servizio— seppur in funzioni diverse da quelle correlate al rapporto educativo

A fronte di previsioni di fonte legale che correlano le sanzioni a condotte in parte assimilabili tra loro, salvo l'elemento della maggiore o minore gravità (cfr. lett. a artt. 494, 495 e art. 498; art. 495, lett. d e art. 498, lett. f) e che, perfino in relazione a condotte non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e che denotano l'incompatibilità a svolgere i compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo, prevedono (art. 496) che il dipendente possa essere mantenuto in servizio— seppur in funzioni diverse da quelle correlate al rapporto educativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31146 – Legittimo il licenziamento disciplinare per il mancato obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore, il quale sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale

Legittimo il licenziamento disciplinare per il mancato obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore, il quale sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31150 – Per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

Per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 31044 – In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell’art. 360 n. 5 cpc, nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell'art. 360 n. 5 cpc, nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30950 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30558 – Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l’esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30543 – La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'”insussistenza del fatto contestato”, comprende l’ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità

La tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, applicabile ove sia ravvisata l'"insussistenza del fatto contestato", comprende l'ipotesi di assenza ontologica del fatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità

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