licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25287 – Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. Le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori

Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione. Le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2022, n. 23917 – La violazione della disciplina relativa all’introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito

La violazione della disciplina relativa all'introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2022, n. 23674 – Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.

Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22849 – In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l’importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titulo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione

In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titulo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115 – Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22158 – Nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro

Nell'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094 – Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta si sottoporsi a visita medica

La giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e a cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto demandato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21453 – Per i licenziamenti illegittimi, avvenuti prima della cessione d’azienda, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento

Per i licenziamenti illegittimi, avvenuti prima della cessione d'azienda, l'applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento

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