licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22158 – Nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro

Nell'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094 – Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta si sottoporsi a visita medica

La giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e a cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto demandato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21453 – Per i licenziamenti illegittimi, avvenuti prima della cessione d’azienda, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento

Per i licenziamenti illegittimi, avvenuti prima della cessione d'azienda, l'applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2022, n. 21787 – Tempestività della contestazione disciplinare

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 luglio 2022, n. 21787 Licenziamento disciplinare - Agente di Polizia Municipale - Tempestività della contestazione - Accertamento riservato al giudice di merito - Insindacabilità Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 5 febbraio 2020, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21465 – In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell’art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età

In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino ai settanta anni di età

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21464 – L’accertamento della mancata osservanza della procedura prescritta dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle ipotesi di licenziamento intimato da un ente pubblico presuppone necessariamente l’accertamento della natura giuridica dell’ente e questo è stato l’oggetto principale della controversia, sia in primo che in secondo grado, senza alcun mutamento della domanda, né per il profilo del petitum sostanziale, né per il profilo della causa petendi

L'accertamento della mancata osservanza della procedura prescritta dall’art. 33 del d. lgs. n. 165 del 2001 nelle ipotesi di licenziamento intimato da un ente pubblico presuppone necessariamente l'accertamento della natura giuridica dell'ente e questo è stato l'oggetto principale della controversia, sia in primo che in secondo grado, senza alcun mutamento della domanda, né per il profilo del petitum sostanziale, né per il profilo della causa petendi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 giugno 2022, n. 20682 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20531 – In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l’accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario

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