CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22158 – Nell’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro
Nell'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348ter, la ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ha il dovere di indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delle decisioni del primo e del secondo giudice, dimostrandone la diversità tra loro