CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21453 – Per i licenziamenti illegittimi, avvenuti prima della cessione d’azienda, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto, per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento