licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2022, n. 6796 – La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle inizialmente contestate, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpat

La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle inizialmente contestate, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpat

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247 – Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6744 – L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6711 – In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni – ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti – ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni - ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti - ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5655 – La cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, espressione dell’esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta con un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione

La cessazione dell'attività è scelta dell'imprenditore, espressione dell'esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost. e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta con un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5649 – Licenziamento collettivo e completezza della comunicazione di avvio della procedura

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5649 Licenziamento collettivo - Completezza della comunicazione di avvio della procedura - Discrezionalità del criterio delle esigenze aziendali - Corretta informazione delle organizzazioni sindacali Fatti di causa F.B. e V.L. hanno interposto reclamo avverso la sentenza n. 579/2016, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, il [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4410 – La concretezza dell’interesse all’agire processuale è misurata dall’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l’interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale; nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell’indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all’interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione

La concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale; nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 febbraio 2022, n. 3824 – In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo

In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo

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