licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7472 – La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4 co. 3 della legge n. 223/91, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4 determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4 co. 12

La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'art. 4 co. 3 della legge n. 223/91, in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4 determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4 co. 12

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 marzo 2022, n. 7392 – In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell’obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell’eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all’art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18 co. 6 quale modificato dalla legge n. 92 del 2012

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di sentire preventivamente il lavoratore a discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 St. lav. e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18 co. 6 quale modificato dalla legge n. 92 del 2012

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7391 – Se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cod.civ. tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell’art. 2112 comma 4 cod. civ. il trasferimento di azienda non può costituire l’unica ragione giustificativa del licenziamento

Se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod.civ. tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell'art. 2112 comma 4 cod. civ. il trasferimento di azienda non può costituire l'unica ragione giustificativa del licenziamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7400 – Realizza uno schema fraudolento ai sensi dell’art. 1344 cod.civ. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace

Realizza uno schema fraudolento ai sensi dell'art. 1344 cod.civ. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo a meno che questo non sia risultato nullo o inefficace

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2022, n. 7268 – Licenziamento disciplinare per falsa attestazione di trasferte ed abuso nell’utilizzazione della carta di credito aziendale

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2022, n. 7268 Licenziamento disciplinare - Falsa attestazione di trasferte - Abuso nell’utilizzazione della carta di credito aziendale - Canoni di correttezza e buona - Valutazione probatoria giudiziale Fatto 1. Con sentenza 22 febbraio 2019, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo di L.M. avverso la sentenza [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2022, n. 6796 – La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all’art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle inizialmente contestate, dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all’art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpat

La ratio giustificativa alla base del divieto di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970 osta alla possibilità per il datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle inizialmente contestate, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpat

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247 – Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6744 – L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

L'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata, non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione, ma in base alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato

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