licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11638 – In base all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall’art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione

In base all'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 comma 42, l. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2022, n. 10670 – La cessazione del rapporto del dipendente pubblico dopo la privatizzazione può verificarsi per plurime cause tra loro non omogenee. Il preavviso è perciò sempre dovuto. fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste (e cioè la risoluzione consensuale, la risoluzione automatica, la speciale risoluzione di cui al comma 2 dell’art. 38)

La cessazione del rapporto del dipendente pubblico dopo la privatizzazione può verificarsi per plurime cause tra loro non omogenee. Il preavviso è perciò sempre dovuto. fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste (e cioè la risoluzione consensuale, la risoluzione automatica, la speciale risoluzione di cui al comma 2 dell’art. 38)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10517 – Lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell’occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d’organizzazione

Lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 marzo 2022, n. 10523 – La generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare del criterio relativo alle competenze tecnico-professionali, impedendo ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offre alcun parametro comparativo rispetto alla posizione di altri lavoratori

La generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare del criterio relativo alle competenze tecnico-professionali, impedendo ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offre alcun parametro comparativo rispetto alla posizione di altri lavoratori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10459 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Grave crisi aziendale e rimodulazione organizzativa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10459 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Grave crisi aziendale e rimodulazione organizzativa - Selezione - Lavoratore prossimo al pensionamento - Illegittimità - Reintegro nel posto di lavoro Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, pronunziando in sede di rinvio dalla sentenza di questa [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2022, n. 9931 – In materia di licenziamenti disciplinari, nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 marzo 2022, n. 10118 – Ove il contratto collettivo preveda, per l’ipotesi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione “ex novo” di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento

Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento

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