NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 2212 del 6 febbraio 2015 – Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890/82, art. 7, co. 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza n. 2212 del 6 febbraio 2015 ACCERTAMENTO - VALIDA LA NOTIFICA ANCHE CON FIRMA ILLEGGIBILE SULL’AVVISO DI RICEVIMENTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'impugnata sentenza n. 155/22/07 depositata il 30 novembre 2007 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, respinto quello incidentale della contribuente Ceramica Althea [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 3240 del 13 luglio 2015 – In tema di notifiche effettuate a mezzo del servizio postale (art. 16 d.lgs. 546/1992), vale il principio generale secondo cui l’avviso di ricevimento di una raccomandata costituisce atto pubblico le cui attestazioni godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 3240 del 13 luglio 2015 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NOTIFICHE - SERVIZIO POSTALE PRIVATO - VALIDITA' DELLA NOTIFICA - NON SUSSISTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società E. S.p.A. impugnava con distinti ricorsi, poi riuniti, tre atti di contestazione di violazioni finanziarie e irrogazione sanzioni emessi dall'Ufficio delle Dogane di [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2591 sez. 29 del 11 giugno 2015 – Qualora il procuratore della parte costituita abbia omesso di dichiarare o di notificare l’evento interruttivo nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2591 sez. 29 del 11 giugno 2015 APPELLO - CONTRIBUENTE DECEDUTO - MANCATA COMUNICAZIONE EFFETTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA AL PROCURATORE - VALIDITA' DELLA NOTIFICA - SUSSISTE - APPELLANTE - CONOSCENZA DELL'EVENTO - IRRILEVANTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 305/29/13 del 30.09 - 14.10.2013 la Commissione Tributaria Provinciale [...]

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5122 depositata il 16 marzo 2016 – In caso di accertato trasferimento del contribuente in luogo non conosciuto è valida la notifica mediante affissione all’albo comunale, senza affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e invio della raccomandata A/R; il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. va effettuato soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario

CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5122 depositata il 16 marzo 2016 TRIBUTI - NOTIFICAZIONE - AVVISO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - ACCERTATO TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUENTE IN LUOGO NON CONOSCIUTO - NOTIFICA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO COMUNALE, SENZA AFFISSIONE DELL'AVVISO ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE E INVIO DELLA RACCOMANDATA CON A/R - VALIDITA' DELLA NOTIFICA - SUSSISTE RITENUTO IN [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2591 sez. 29 del 11 giugno 2015 – Qualora il procuratore della parte costituita abbia omesso di dichiarare o di notificare l’evento interruttivo nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., è ammissibile l’atto di impugnazione notificato, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 2591 sez. 29 del 11 giugno 2015 APPELLO - CONTRIBUENTE DECEDUTO - MANCATA COMUNICAZIONE EFFETTO INTERRUTTIVO - NOTIFICA AL PROCURATORE - VALIDITA' DELLA NOTIFICA - SUSSISTE - APPELLANTE - CONOSCENZA DELL'EVENTO - IRRILEVANTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 305/29/13 del 30.09 - 14.10.2013 la Commissione Tributaria Provinciale [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1194 del 24 marzo 2015 – Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 bis dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, (introdotto con il D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011), a norma del quale “l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva, contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1194  del 24 marzo 2015 TRIBUTI - RISCOSSIONE COATTIVA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE - ISCRIZIONI IPOTECARIE - OBBLIGO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE - SUSSISTE Fatto e Diritto Con appello notificato mediante raccomandata a/r spedita il 15/04/2011 e pervenuta a (...) il  22/04/2011, S.S. S.p.a. ha chiesto la riforma [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 446 sez. 17 del 12 marzo 2015 – La notifica dell’accertamento ove effettuata in luogo diverso da quelli indicati nella norma processuale, ma recante sicuro riferimento al destinatario dell’atto deve ritenersi nulla e non inesistente e dunque sanabile, il vizio, con la costituzione in giudizio se l’atto raggiunge il suo scopo

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Firenze sentenza n. 446 sez. 17 del 12 marzo 2015 ICI - ACCERTAMENTO - NOTIFICA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NELLA NORMA PROCESSUALE - RIFERIMENTO AL DESTINATARIO DELL'ATTO - INESISTENZA - NON SUSSISTE - NULLITA’ - SUSSISTE - SANATORIA CON LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - SUSSISTE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La soc. I.M.T. [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 516 sez. 11 del 12 marzo 2015 – Se il ricorso non viene notificato dall’ufficiale giudiziario il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve depositarne copia alla segreteria della Commissione tributaria Regionale

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 516 sez. 11 del 12 marzo 2015 CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONI - APPELLO - MANCATO DEPOSITO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL RICORSO NON NOTIFICATO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALIDITA' - ESCLUSIONE FATTO La Sig.ra R.C., esercente l'attività professionale di "studi medici e poliambulatori specialistici", avverso l'avviso di accertamento n. .../2012 notificato dall'Agenzia [...]

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