COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 516 sez. 11 del 12 marzo 2015 – Se il ricorso non viene notificato dall’ufficiale giudiziario il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve depositarne copia alla segreteria della Commissione tributaria Regionale
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Bari sentenza n. 516 sez. 11 del 12 marzo 2015 CONTENZIOSO - IMPUGNAZIONI - APPELLO - MANCATO DEPOSITO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL RICORSO NON NOTIFICATO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - VALIDITA' - ESCLUSIONE FATTO La Sig.ra R.C., esercente l'attività professionale di "studi medici e poliambulatori specialistici", avverso l'avviso di accertamento n. .../2012 notificato dall'Agenzia [...]

