NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21544 – In tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per l’appello opera la disciplina speciale dettata dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

In tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 c.p.c., mentre per l'appello opera la disciplina speciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2021, n. 20636 – In tema di riscossione delle imposte è consentito che la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento

In tema di riscossione delle imposte è consentito che la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19443 – La notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del “de cuius”, è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione

La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19371 – In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale

In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19369 – La circostanza che l’unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

La circostanza che l'unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18484 – La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della Concessionaria alla riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell’ulteriore raccomandata informativa

La notifica della cartella o del preavviso di fermo da parte della Concessionaria alla riscossione può essere effettuata anche nelle mani del portiere, ma, in base agli organi ed agli strumenti utilizzati per la notifica, è necessaria o meno la spedizione dell'ulteriore raccomandata informativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2021, n. 18892 – In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dai termini indicati dall’art. 325 c.p.c.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dai termini indicati dall'art. 325 c.p.c.

Torna in cima