NOTIFICHE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 312 – Nel processo tributario qualora l’atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello) il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico purché lo stesso contenga la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale

Nel processo tributario qualora l'atto sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello) il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico purché lo stesso contenga la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2020 – In tema di notificazione di atti processuali è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017

In tema di notificazione di atti processuali è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sezione 8 sentenza n. 1441 depositata il 17 ottobre 2019 – L’irritualità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata non ne  comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale

L’irritualità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata non ne  comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione 17 sentenza n. 6474 depositata il 20 novembre 2019 – È legittima la notifica degli atti presso la sede amministrativa effettiva in Italia di società “esterovestita”

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione 17 sentenza n. 6474 depositata il 20 novembre 2019 Notificazioni - Società formalmente residente in Lussemburgo - Notifica presso la sede dell'amministrazione effettiva in Italia - Esterovestizione - Società riconducibile sia in termini di proprietà che di gestione ad un gruppo italiano - "Extrait" del "Registre de Commerce [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34736 – Licenziamento del direttore commerciale per negligenza nello svolgimento delle sue funzioni e per condotta che ha inciso sul rapporto fiduciario

La giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l'indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34551 – In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariale

In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariale

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