ORDINI PROFESSIONALI

E’ onere del cliente provare che il compenso dell’avvocato era subordinato alla vittoria della causa e la sua condotta negligente

La Corte di Cassazione, sezione II, con l'ordinanza n. 3792 depositata il 14 marzo 2024, intervenendo in tema di compenso professionale, ha ribadito il principio secondo cui "... il giudizio circa l’ (in)adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa; il secondo l'averla [...]

Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza n. 6792 depositata il 14 marzo 2024 – Il giudizio circa l’ (in)adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell’attività in se stessa; il secondo l’averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell’onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza

Il giudizio circa l’ (in)adempimento di una prestazione professione si articola naturalmente in due passaggi: il primo riguarda il concreto compimento dell'attività in se stessa; il secondo l'averla compiuta secondo il canone della diligenza professionale prescritta. Né può ipotizzarsi che, secondo le regole dell'onere della prova, incomba al debitore della prestazione di facere dimostrare di avere agito con la prescritta diligenza

Nullo il contratto avente ad oggetto le attività riservate agli iscritti all’ordine dei commercialisti anche per quelle che siano riconosciute la competenza tecnica che sono relativamente liberi, nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta invece “riservato” se avvenga in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3495 depositata il 7 febbraio 2024, intervenuta in tema di nullità del contratto per attività riservate alle professioni ordinistiche, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della [...]

Nuova sentenza in favore delle riserve alle professioni ordinistiche. Bene, ma ora è urgente l’intervento del Legislatore – ANAC comunicato stampa dell’ 8 febbraio 2024

Nuova sentenza in favore delle riserve. Bene, ma ora è urgente l’intervento del Legislatore Roma, 8 febbraio 2024 Nella sentenza della Corte di Cassazione di ieri 7 febbraio 2024 n. 3495, il Giudice di legittimità ribadisce che le attività di tenuta della contabilità, di elaborazione delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga sono esercizi riservati [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione II, ordinanza n. 3495 depositata il 7 febbraio 2024 – Ai fini della previsione di cui all’art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del d. lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali io modo continuativo e organizzato, tale da creare – in assenza di indicazioni diverse – le apparenze di una tale iscrizione.

Ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del d. lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali io modo continuativo e organizzato, tale da creare - in assenza di indicazioni diverse - le apparenze di una tale iscrizione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 1378 depositata il 15 gennaio 2024 – Il rischio di cui i clienti avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) avvertiti dall’avvocato, nel fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze che una tale iniziativa, non escludibile a priori, avrebbe potuto comportare

Il rischio di cui i clienti avrebbero dovuto essere (ma non sono stati) avvertiti dall'avvocato, nel fatto in sé che comunque una tale azione avrebbe potuto essere esercitata con tutte le ulteriori conseguenze che una tale iniziativa, non escludibile a priori, avrebbe potuto comportare

Revisione dei conti, guida ragionata al codice italiano di etica e indipendenza – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 28 novembre 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 28 novembre 2023 Revisione dei conti, guida ragionata al codice italiano di etica e indipendenza Una guida ragionata alla lettura del nuovo Codice Italiano di Etica e Indipendenza, con indicazioni sulla struttura e sugli elementi che ne caratterizzano il contenuto, in modo da consentire a [...]

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