parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19362 – La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 5607 depositata il 2 marzo 2021 – Nel processo tributario, l’art.58 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall’art.345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte

Nel processo tributario, l'art.58 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art.345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19180 – Nell’accertamento sintetico del reddito ai sensi del citato sesto comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è richiesta solo la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma, pur non essendo necessaria la dimostrazione che questi siano stati utilizzati proprio per sostenere le spese in contestazione, anche la prova (documentale) di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

Nell'accertamento sintetico del reddito ai sensi del citato sesto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è richiesta solo la prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta) ma, pur non essendo necessaria la dimostrazione che questi siano stati utilizzati proprio per sostenere le spese in contestazione, anche la prova (documentale) di circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 luglio 2021, n. 18724 – Un accertamento tributario può dirsi fondato su uno studio di settore solo nel caso in cui trovi in esso il suo fondamento prevalente. Ciò non si verifica quando, mediante l’utilizzo degli studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l’Ente accertatore ad approfondire l’analisi, scoprendo altri, e prevalenti, indici rivelatori dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata

Un accertamento tributario può dirsi fondato su uno studio di settore solo nel caso in cui trovi in esso il suo fondamento prevalente. Ciò non si verifica quando, mediante l'utilizzo degli studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l'Ente accertatore ad approfondire l'analisi, scoprendo altri, e prevalenti, indici rivelatori dell'esistenza di una operatività economica non dichiarata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17859 – La determinazione del reddito delle persone fisiche – ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

La determinazione del reddito delle persone fisiche - ove effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro - dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17303 – La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati ed il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati ed il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16144 – Incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi elaborati con gli studi di settore ed onere di prova contraria a carico del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 giugno 2021, n. 16144 Tributi - Accertamento - Studi di settore - Incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi elaborati - Onere di prova contraria a carico del contribuente Rilevato che 1. con sentenza n. 110/36/13 del 22/05/2013 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) rigettava l'appello proposto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 giugno 2021, n. 15926 – Il dettato del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla

Il dettato del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati venga effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla

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