parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32423 – I parametri o studi di settore rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente

I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355 – Accertamento fondato sul redditometro – Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355 Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Redditometro - Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30795 – La ricostruzione dei i ricavi di una società, secondo la procedura standardizzata, comporta che grava sul sul contribuente l’onere di dimostrare, allegando dati concreti ed elementi precisi, oppure mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché ancorate ad elementi gravi, precisi e concordanti, che il risultato raggiunto è incongruente rispetto alla concreta realtà economica che contraddistingue la sua azienda

La ricostruzione dei i ricavi di una società, secondo la procedura standardizzata, comporta che grava sul sul contribuente l'onere di dimostrare, allegando dati concreti ed elementi precisi, oppure mediante il ricorso a presunzioni semplici, purché ancorate ad elementi gravi, precisi e concordanti, che il risultato raggiunto è incongruente rispetto alla concreta realtà economica che contraddistingue la sua azienda

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2018, n. 29554 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29067 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente deve anche dimostrare che la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26362 – In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa

in tema di "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la "presunzione" alla concreta realtà economica dell'impresa. Ne consegue che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (ossia la circostanza che lo scostamento dei ricavi rispetto alla risultanza dello studio di settore è dipeso dal fallimento di due importanti committenti), solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (Cass. 18 dicembre 2017, n. 30370; analogamente Cass. 31 maggio 2018, n. 13908

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26086 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25630 – In tema di accertamento sintetico del reddito, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai disegnato in maniera chiara i confini della prova contraria posta a carico del contribuente

la disposizione in esame «chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere) con redditi che però siano esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte. In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese c/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati» (Cass. n. 8995 del 2014; conf. Cass. n. 7389 del 2018)

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