parametrizzazione reddito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 43 – L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente

in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il ' contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili

MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 – Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche

MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche Art. 1 Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Sono approvati, in base all'art. 9-bis, comma 2, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33447 – Accertamento analitico-induttivo legittimo la riduzione operata dal giudice di merito fondata, anche sinteticamente, sulle ragioni di non normale svolgimento dell’attività

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33447 Accertamento fiscale - Esercente la professione di tassista - Incongruenze Rilevato che L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 68/01/11, depositata il 9.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana; ha riferito che il contenzioso era originato dall'avviso di accertamento R5G010300762/2008, notificato a [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza n. 932 sezione 4 del 21 novembre 2018 – Non viola la normativa europea l’istituto degli studi di settore che a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33007 – In tema di imposte dirette ed in ipotesi di accertamento a norma degli artt. 39, primo comma e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti

in tema di imposte dirette ed in ipotesi di accertamento a norma degli artt. 39, primo comma e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per presumere l'esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti (così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.). Ne consegue che non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento, né si rende legittimo il ricorso al sistema della media semplice, anziché a quello della media ponderale, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32849 – Vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza – La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata

«La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32463 – La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32685 – In materia di accertamento cd. sintetico una volta che l’Amministrazione ha dimostrato la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente anche in presenza di un unico elemento certo, è a carico del contribuente l’onere della prova che l’imponibile così accertato è costituito in tutto in parte da redditi soggetti a ritenute alla fonte o da redditi esenti o da finanziamenti di terzi

in materia di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973, una volta che l'Amministrazione ha dimostrato la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente anche in presenza di un unico elemento certo, è a carico del contribuente l'onere della prova che l'imponibile così accertato è costituito in tutto in parte da redditi soggetti a ritenute alla fonte o da redditi esenti o da finanziamenti di terzi

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