COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ENNA – Sentenza 14 gennaio 2019, n. 8 – Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, il fatto noto, da cui si parte, deve avere un grado di certezza tale da apparire indubitabile ed incontestabile
L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a situazioni limitate e non possono rientrarvi elementi valutativi come la dose di caffè per una tazzina o la percentuale di ricarico. Non si possono reputare tra i fatti noti o di comune esperienza, da intendere come quella di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche soltanto la pratica di determinate situazioni.