PENSIONI

INPS – Messaggio 02 novembre 2018, n. 4075 – Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993. Ulteriori chiarimenti

INPS - Messaggio 02 novembre 2018, n. 4075 Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome dell’Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27665 – In tema di efficacia, a fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, che i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro

in tema di efficacia, a fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, che i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27133 – Responsabilità dell’Ente per la mancata copertura previdenziale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27133 Inps - Mancata copertura previdenziale - Responsabilità dell’Ente - Ricostruzione della posizione pensionistica Rilevato che con sentenza in data 15 dicembre 2016- 21 febbraio 2017 numero 1281 la corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale di Modena e, per l'effetto, accoglieva la domanda [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27019 – La pensione di reversibilità è acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis, tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi, contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite

La pensione di reversibilità in regime internazionale, benché acquisita dal superstite "iure proprio", spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso. (Nella specie, il "de cuius", di nazionalità slovena, era deceduto nel 2007 ma godeva della pensione diretta dall’agosto 1986, sicché alla pensione di reversibilità si applicava la convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia del 14 novembre 1957, per la quale, ai fini della totalizzazione dei contributi versati, è sufficiente l'avvenuto versamento anche di un solo contributo settimanale)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2018, n. 27028 – Sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato;

sono illegittime le deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, con le quali sono state introdotte modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato;

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 ottobre 2018, n. 24745 – Riliquidazione retroattiva della pensione ed accreditamento figurativo dei contributi

«l'art. 8, L n. 36/1974, nel disporre che i contributi figurativi riconosciuti per periodi anteriori alla decorrenza della pensione "danno diritto [...] alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza della pensione", espressamente prevede che ciò avvenga "a domanda" dell'interessato. Di conseguenza, stante l'esigenza di assicurare che la materia pensionistica sia retta da disposizioni per quanto possibile uniformi (così Cass. n. 18569 del 2008, richiamata in subiecta materia da Cass. n. 20054 del 2016, cit.), di "ritardo" nella corresponsione della prestazione oggetto del beneficio può parlarsi soltanto allorché siano decorsi inutilmente i termini che l'art. 7 L. n. 533/1973, stabilisce al fine della formazione del silenzio rifiuto degli enti previdenziali, che net caso di specie - stante la necessità del previo accertamento dello status da parte della Commissione di cui all'art. 8, L. n. 96/1955 - vanno logicamente computati a decorrere dalla data della presentazione della domanda al Ministero competente: quest'ultima, infatti, oltre a segnare il momento in cui l'ente previdenziale è chiamato a provvedere (rectius: sarà chiamato a farlo, una volta positivamente riconosciuto lo status da parte della Commissione), condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all'autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell'ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda trova appunto il suo incipit

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