CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27133
Inps – Mancata copertura previdenziale – Responsabilità dell’Ente – Ricostruzione della posizione pensionistica
Rilevato
che con sentenza in data 15 dicembre 2016- 21 febbraio 2017 numero 1281 la corte d’Appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale di Modena e, per l’effetto, accoglieva la domanda proposta da G. M. nei confronti dell’INPS e, ritenuta la responsabilità dell’ente in relazione alla mancata copertura previdenziale del M. per il periodo 1 marzo 1985- 31 dicembre 1989, lo condannava alla ricostruzione della posizione pensionistica mediante computo dello stesso periodo ed alla erogazione del trattamento pensionistico maggiorato, al netto della contribuzione dovuta;
che la Corte territoriale esponeva che a seguito di accertamento dell’Ispettorato del Lavoro di Bologna il rapporto intercorso tra il M. e la società Co.Re.Stra spa dal febbraio 1985 era stato riqualificato come di lavoro subordinato sicché il M. aveva presentato domanda di cancellazione dall’Albo degli Artigiani e ricevuto in restituzione i contributi versati come lavoratore autonomo.
Soltanto nell’anno 2010 il M. aveva appreso che il Pretore di Bologna, con sentenza dell’anno 1992 divenuta definitiva, a seguito della opposizione proposta dalla società Co.Re.Stra nei confronti dell’INPS, aveva accertato la natura autonoma del rapporto di lavoro.
Il Collegio d’appello osservava che l’INPS era tenuto a recuperare nei confronti del M. la contribuzione già versata e poi restituita; era, inoltre, tenuto alla comunicazione dell’estratto conto previdenziale con cadenza annuale, a tenore dell’articolo 1, comma sei, legge 335/1995; da ultimo, in forza dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei doveri di lealtà, diligenza, correttezza e buona fede, era tenuto alla protezione della posizione del M. in conseguenza delle alterne vicende della sua qualificazione previdenziale.
Inoltre vi era responsabilità dell’Inps per avere fornito al M. informazioni errate, in quanto ancora nell’anno 1998 dall’estratto contributivo dell’INPS risultava a favore del M. la contribuzione versata dalla società Co. Re. Stra per lavoro dipendente e nella comunicazione del 2008 si esponeva che la domanda di pensionamento era stata respinta perché la contribuzione dal 1985 al 1989 «risultava di altro ente»;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha opposto difese G. M. con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti— unitamente al decreto di fissazione dell’udienza— ai sensi dell’articolo 380 bis codice di procedura civile;
Considerato
che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto — ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di procedura civile — violazione e falsa applicazione degli articoli 132 numero 4 e 156 codice di procedura civile, assumendo esservi contrasto insanabile tra il dispositivo della sentenza e la motivazione.
Ha assunto che nella motivazione della sentenza era dichiarata fondata la domanda principale svolta dal M., con il quale questi chiedeva la ricostruzione della propria posizione pensionistica attraverso la accettazione del versamento della contribuzione relativa al periodo 1 marzo 1985 – 31 dicembre 1989; nel dispositivo, invece, la sentenza accoglieva la domanda di risarcimento del danno, liquidato in misura corrispondente alla decorrenza anticipata del trattamento pensionistico ed alla maggior pensione che il M. avrebbe avuto titolo a percepire, domanda proposta in via subordinata.
che ritiene il collegio si debba respingere il ricorso; che con l’unico motivo si assume la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione, per non essere chiaro se il collegio d’appello abbia accolto la domanda principale della originaria parte ricorrente, diretta al versamento dei contributi ed al conseguente ricalcolo della pensione ovvero la domanda subordinata, tesa, in caso di ritenuta irricevibilità dei contributi, al risarcimento del danno, in misura pari alle differenze sul trattamento pensionistico liquidato che l’assicurato avrebbe ricevuto in caso di versamento dei contributi.
Deduce parte ricorrente che soltanto il dispositivo accerterebbe una responsabilità risarcitoria dell’INPS laddove dalla motivazione risulterebbe l’accoglimento della domanda principale di versamento dei contributi. Osserva il collegio che il denunziato contrasto non sussiste, emergendo anche dalla motivazione l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal M. in via subordinata. All’ esito della parte espositiva il collegio d’appello si esprime chiaramente in tal senso, affermando che dall’accoglimento dell’appello deriva «l’accertamento della responsabilità e la condanna risarcitoria dell’INPS di cui al dispositivo» (pagina 4 della sentenza, terzo capoverso).
Nel prosieguo l’intero iter motivazionale è fondato sulle ragioni della affermata responsabilità dell’INPS ovvero sulla individuazione degli obblighi facenti capo all’ente e non assolti (obbligo di recupero della contribuzione artigiana, obbligo di informazione dell’assicurato, obbligo di protezione della sua posizione assicurativa, obbligo risarcitorio nascente da informazioni inesatte); tale accertamento, coerente con l’affermata responsabilità, non è, invece, conferente rispetto alla domanda, proposta in via principale, di (ricostruzione della posizione contributiva attraverso il ) versamento della contribuzione.
Da ultimo, il richiamo in sentenza (alla pagina 6, terzo capoverso) alla condanna dell’INPS «alla ricostruzione della posizione pensionistica» costituisce in maniera piana il criterio di quantificazione del danno subito dall’assicurato, che viene contestualmente identificato nel maggiore trattamento pensionistico conseguente all’accredito della contribuzione non assolta (periodo marzo 1985-dicembre 1989), al netto dell’importo dei contributi dovuti (€ 6.433,78). Il danno viene, in sostanza, identificato nel maggior trattamento pensionistico cui l’assicurato avrebbe avuto diritto nel caso teorico di accredito della contribuzione, detratto, tuttavia, l’importo dei contributi artigiani maturati, in quanto non versati dal M. .
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.;
che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co. 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.700 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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