CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 32735 depositata il 24 novembre 2023
Lavoro – Medico specialista ambulatoriale – Danno per l’infortunio in itinere – Passeggero su auto aziendale – Obbligo dell’ASL di stipulare una polizza assicurativa a tutela dell’integrità psico-fisica dei medici in attività esterna – Criterio proporzionale di calcolo per l’invalidità permanente parziale – Rinvio
Rilevato che
1. con sentenza n. 196/2018 la Corte d’appello di Salerno ha accolto parzialmente il gravame proposto dall’ASL Salerno e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’appellante al pagamento in favore di D.M. – medico specialista ambulatoriale – della somma complessiva in € 392,17, a titolo di (ulteriore) danno per l’infortunio in itinere occorsogli, in data 27.1.2012, allorché, quale trasportato su auto aziendale, era di ritorno da una visita domiciliare;
2. la Corte salernitana riteneva che non era in discussione che l’accordo nazionale collettivo prevedesse un obbligo dell’ASL di stipulare una polizza assicurativa a tutela dell’integrità psico-fisica dei medici in attività esterna e che l’ASL fosse stata inadempiente nello stipularla, sicché restava direttamente obbligata a risarcire il complessivo danno patito dal M. a seguito dell’incidente stradale occorso;
3. osservava che i medici specialisti ambulatoriali non avevano alcuna copertura INAIL e, quindi, il M. aveva percepito dall’assicurazione dell’auto aziendale solo l’importo di € 2.400,00 (indennizzo che andava, comunque, detratto da quello complessivo a lui dovuto);
4. la Corte di merito riteneva, nondimeno, fondate le censure sollevate dall’ASL in relazione ai criteri di determinazione del danno adottati in primo grado, posto che, ai fini della liquidazione del danno biologico, bisognava tener conto di criteri obiettivi ed a carattere generale, come quelli ‒ obbligatori ‒ previsti nelle Tabelle del Tribunale di Milano;
5. tenuto conto di un danno permanente del 2%, per come documentato in atti e dell’età del danneggiato al momento dell’incidente, con le Tabelle di Milano dell’anno 2014 si perveniva a quantificare l’intero risarcimento in € 2.250,00 cui andava aggiunto l’importo di € 542,29 per i sette giorni di invalidità totale accertata e ridotta al 50%, per un totale di € 2792,17, ben inferiore a quello (€. 21.200,56) liquidato dal primo giudice la cui sentenza andava, dunque, riformata;
6. avverso la detta sentenza il M., con atto notificato l’08/10/18, ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, cui si è opposta la ASL con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato basato su un solo motivo; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 dell’accordo collettivo nazionale (ACN del 9.3.2000) per i medici specialisti ambulatoriali, stipulato ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del comma 8 dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato dal d.lgs. n. 617/93 e dal d.lgs. n. 229/99, nonché del d.P.R. n. 271/2000 (art. 29); erroneamente la sentenza, non qualificando la domanda risarcitoria come da inadempimento di obbligo contrattuale, aveva liquidato il danno al 2% di IP sulla base delle tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano anziché dei massimali di polizza dell’art. 41 ACN, non avvedendosi in tal guisa che il massimale stabilito dall’ACN per l’invalidità permanente totale costituiva, altresì, la base per liquidare il danno per invalidità permanente parziale derivante da infortunio, (beninteso) in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità;
2. nell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce (art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e art. 112 cod. proc. civ.) «l’omessa pronuncia sui motivi di appello»: l’ASL aveva contestato la statuizione di primo grado laddove aveva ritenuto che sulla percentuale di IP al 2% non vi fosse contestazione, quest’ultima invece essendo stata formulata dall’Azienda, alla quale, ai sensi dell’art. 1304 cod. civ., non potevano estendersi gli effetti della transazione intervenuta tra il terzo trasportato e la compagnia assicuratrice del veicolo; la Corte d’appello aveva erroneamente «omesso di pronunciarsi sulla mancata prova dell’appellato del suo preteso diritto ad un ulteriore risarcimento rispetto a quello percepito dall’assicurazione r.c. auto»;
3. tanto premesso, la Corte, in esito all’esame del ricorso nell’adunanza camerale del 9.11.2023, tenuto conto della complessità delle questioni proposte e del conseguente rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza;
4. muovendo, infatti, dal principio di diritto affermato da Cass., Sez. 3-, 20.4.2017, n. 9961, secondo cui «Gli importi dei massimali delle polizze per la copertura assicurativa dei medici specialisti ambulatoriali stipulate dalle aziende sanitarie locali in adempimento degli obblighi previsti nei decreti presidenziali che recepiscono gli accordi collettivi nazionali ‒ copertura comprensiva anche del rischio da infortunio “in itinere” per i servizi prestati in un comune diverso da quello di residenza ‒ costituiscono anche la base per liquidare il danno da invalidità, permanente e temporanea, parziale e totale, liquidazione che deve avvenire sulla base di detti massimali in misura proporzionale alla percentuale dell’invalidità, e non in applicazione degli ordinari criteri di liquidazione del danno non patrimoniale», deve esaminarsi la questione se possa, o meno, desumersi dal massimale di polizza, come previsto, anche il criterio proporzionale di calcolo per l’invalidità permanente parziale.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
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