PROCEDURE CONCORSUALI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27068 – Legittimazione attiva del lavoratore alla presentazione dell’istanza di fallimento ed il limite di € 30.000 di debiti scaduti, al di sotto del quale «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento», si riferisce alle passività dell’imprenditore insolvente e non all’entità del singolo credito del soggetto che agisce per l’apertura della procedura concorsuale

Legittimazione attiva del lavoratore alla presentazione dell'istanza di fallimento ed il limite di € 30.000 di debiti scaduti, al di sotto del quale «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento», si riferisce alle passività dell’imprenditore insolvente e non all’entità del singolo credito del soggetto che agisce per l’apertura della procedura concorsuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25847 – Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa

Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23745 – Quando l’ente impositore provvede alla consegna del ruolo esattoriale in via telematica, con la semplice indicazione degli elementi della pretesa tributaria, l’agente della riscossione, ricevuto il ruolo, deve provvedere alla sua notifica, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso, i cui eventuali vizi procedimentali e/o notificatori non possono, perciò, riverberarsi negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale

Quando l'ente impositore provvede alla consegna del ruolo esattoriale in via telematica, con la semplice indicazione degli elementi della pretesa tributaria, l'agente della riscossione, ricevuto il ruolo, deve provvedere alla sua notifica, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso, i cui eventuali vizi procedimentali e/o notificatori non possono, perciò, riverberarsi negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22148 – Ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Sono quindi esclusi quei periodi nei quali il lavoratore non maturi il diritto alla retribuzione, in assenza di prestazione della propria attività

Ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Sono quindi esclusi quei periodi nei quali il lavoratore non maturi il diritto alla retribuzione, in assenza di prestazione della propria attività

Corte di Cassazione ordinanza n. 18503 dell’ 8 giugno 2022 – Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell’accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento

Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento

DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83 – Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)

DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83 Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 10898 depositata il 5 aprile 2022 – In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli   estremi identificativi essenziali  sia dell’atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota  tariffaria applicata ed imposta),  non alleghi l’atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell’avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell’avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell’atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest’ultimo

In materia di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l'avviso di liquidazione può ritenersi adeguatamente motivato anche quando, riportando esso gli   estremi identificativi essenziali  sia dell'atto giudiziario medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) sia dei criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto (base imponibile, aliquota  tariffaria applicata ed imposta),  non alleghi l'atto in sé. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente contesti in maniera specifica e circostanziata la sufficienza motivazionale dell'avviso e la comprensibilità della pretesa impositiva rinveniente da quelle sole indicazioni, il giudice di merito deve procedere al vaglio complessivo del livello motivazionale dell'avviso stesso, indipendentemente dalla allegazione o non allegazione ad esso dell'atto giudiziario tassato, anche in relazione agli eventuali elementi di complessità ed equivocità che possano in concreto emergere da quest'ultimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6908 – La modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore, salvo che la modifica legislativa dispone diversamente

La modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore, salvo che la modifica legislativa dispone diversamente

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