CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2022, n. 23745
Previdenza – Omessi contributi INPS – Notifica della cartella esattoriale a soggetto dichiarato fallito – Responsabilità del concessionario della riscossione – Esclusione
La corte d’appello di Palermo, con sentenza del 25.5.16, ha confermato la sentenza 12.12.13 del tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato la cessata materia del contendere in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, con condanna dell’INPS e della società di Riscossione al pagamento delle spese di lite in solido per € 800.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che, se il ruolo era stato formato dall’INPS, la concessionaria della riscossione aveva notificato le cartelle a soggetto dichiarato fallito e per periodi sottoposti a procedure concorsuali (senza svolgere i prescritti accertamenti della corretta imputazione soggettiva dell’obbligazione iscritta a ruolo), con conseguente responsabilità per le spese di lite di entrambi.
Ricorre Riscossione Sicilia s.p.a. per due motivi; l’INPS ha depositato procura, il contribuente (cui l’atto è stato notificato ex art. 143 c.p.c. con il rito previsto per gli irreperibili) è rimasto intimato.
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 91 e 92 CPC, per avere la corte territoriale trascurato l’assenza di responsabilità del concessionario, in quanto aveva dato esecuzione a ruolo che era stato fatto dall’INPS già dopo il fallimento.
Con il secondo motivo si deduce omessa pronuncia sulla legittimazione passiva, per essere Riscossione Sicilia s.p.a. estranea alla formazione dei ruoli.
Il primo motivo è fondato.
Questa Corte (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12385 del 21/05/2013) ha già affermato che quando l’ente impositore provvede alla consegna del ruolo esattoriale in via telematica, con la semplice indicazione degli elementi della pretesa tributaria, l’agente della riscossione, ricevuto il ruolo, deve provvedere alla sua notifica, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione dello stesso, i cui eventuali vizi procedimentali e/o notificatori non possono, perciò, riverberarsi negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale. La pronuncia ha anche ricordato la giurisprudenza costante secondo la quale (v., ad es., Cass. n. 19456 del 2008 e Cass. n. 20335 del 2004) la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale non può andare esente dall’onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, sicché, in difetto di quest’ultimo presupposto, non può conseguire la condanna alle spese in danno della parte che, pur avendo dovuto indispensabilmente partecipare al giudizio per motivi riconducibili alla ritenuta sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario, abbia posto in essere una fase procedimentale ulteriore (nell’esercizio della pretesa del credito da riscuotere) su istanza di altro ente malgrado la formazione illegittima a monte del titolo esecutivo addebitabile esclusivamente all’ente richiedente l’emissione della cartella esattoriale.
Il principio può ben essere applicato alla fattispcie in questione, caratterizzata dal fallimento del debitore maturato prima della formazione del ruolo, risultando erronea la sentenza impugnata nella parte in cui si attribuisce al concessionario l’onere di effettuare controlli che non competono ad esso, tenuto solo ad attivarsi per la riscossione, una volta che l’ente impositore gli abbia trasmesso l’estratto del ruolo.
Nella specie -ove peraltro il concessionario è chiamato in giudizio pur in assenza di generale legittimazione passiva nelle cause di opposizione a cartella di che trattasi (v. S.U., sentenza 7 marzo 2022, n. 5714, che ha affermato che, in forza della disciplina speciale dell’art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, nei giudizi di opposizione a cartella per contributi previdenziali la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore)-, non può conseguire la condanna alle spese in danno del concessionario, il quale si sia limitato a riscuotere il credito nei confronti del soggetto debitore indicato nel ruolo trasmessogli dall’ente impositore.
Il secondo motivo resta assorbito.
In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte contenente la condanna alle spese dell’ente di Riscossione; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con accertamento che nulla è dovuto dal ricorrente in ordine alle spese del giudizio di merito.
Le spese di lite del giudizio di legittimità devono essere compensate in considerazione della novità dell’applicazione del principio giurisprudenziale su richiamato alla fattispecie del debitore fallito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in ordine alle spese del giudizio di merito; compensa le spese del giudizio di legittimità.
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