Corte di Cassazione sentenza n. 5479 depositata il 7 marzo 2018 – In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell’ambito del procedimento ex art. 162 l. fall., provvedimenti di rigetto o di improcedibilità della proposta formulata dal debitore anche al di fuori delle ipotesi di violazione dei requisiti formali di cui agli art. 160, commi 1 e 2, e 161, l. fall., ogniqualvolta venga a conoscenza di atti che costituiscono violazione di regole di natura sostanziale
Corte di Cassazione sentenza n. 5479 depositata il 7 marzo 2018 FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - CD. CON RISERVA - VIOLAZIONE DI REGOLE DI NATURA SOSTANZIALE - CONSEGUENZE - EMISSIONE DECRETO DI IMPROCEDIBILITÀ - AMMISSIBILITÀ - RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che la A. ITALIA [...]