CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2019, n. 33595 – In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione. Nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'atto impositivo, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso