PROCEDURE DEFLATTIVE

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 dicembre 2019, n. 33595 – In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione

In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione. Nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'atto impositivo, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso

Corte di Cassazione sentenza n. 27270 depositata il 24 ottobre 2019 – Rientra nella definizione liti pendenti anche la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo di cui all’art. 36-bis, in quanto rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, ed anche perché va riconosciuto al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione

Rientra nella definizione delle liti pendenti anche la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo di cui all'art. 36-bis, in quanto rappresenta il primo atto con cui l'Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, ed anche perché va riconosciuto al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29653 – Applicabile alla Tassa automobilistica lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2019, n. 29653 Tassa automobilistica - Ingiunzione di pagamento -Decorrenza dei termini Ritenuto in fatto Con sentenza n. 103/4/2012, la Commissione Tributaria Provinciale dì L'Aquila, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dall'Avv. S. T. avverso ingiunzione di pagamento per Tassa Automobilistica Anno 2005, lo rigettava. Con ricorso del 24.02.2012 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 novembre 2019, n. 29640 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir dell’interesse a contrastare il ricorso

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir dell'interesse a contrastare il ricorso

Corte di Cassazione sentenza n. 27793 depositata il 30 ottobre 2019 – La relazione della società di revisione dei bilanci delle società commerciali, una volta messa a disposizione dell’ufficio tributario e/o del giudice tributario, va considerata un documento incorporante enunciati che possono essere privati della forza dimostrativa dei fatti attestati solo con una prova contraria che non può essere fornita attraverso meri indizi di non veridicità, ma con la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che, nel giudizio di revisione, il revisore sia incorso in errore o abbia realizzato un inadempimento

La relazione della società di revisione dei bilanci delle società commerciali, una volta messa a disposizione dell'ufficio tributario e/o del giudice tributario, va considerata un documento incorporante enunciati che possono essere privati della forza dimostrativa dei fatti attestati solo con una prova contraria che non può essere fornita attraverso meri indizi di non veridicità, ma con la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che, nel giudizio di revisione, il revisore sia incorso in errore o abbia realizzato un inadempimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28493 – In tema di sospensione del processo ai sensi dell’art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato

In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato

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